Pronunce sulla sola competenza impugnabili solo con regolamento necessario (Cass. civ. Sez. III n. 7965 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze che decidono esclusivamente sulla competenza, anche se pronunciate in grado di appello, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., che non distingue tra provvedimenti di primo e di secondo grado. È pertanto inammissibile il ricorso ordinario per cassazione proposto avverso una pronuncia che abbia statuito sulla sola competenza, mentre i capi ulteriori, in quanto conseguenziali alla decisione sulla competenza, non autonomizzano una diversa via d’impugnazione. Resta salva la possibilità di conversione dell’atto in istanza di regolamento di competenza, ove ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza e sia rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, previsto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società convenuta in un giudizio monitorio promosso da una compagnia assicurativa eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo. Il Tribunale rigettava l’eccezione e confermava il provvedimento opposto; la Corte d’appello, investita del gravame, confermava a sua volta la decisione di primo grado, rilevando che la società aveva indicato i fori ritenuti competenti solo nella parte argomentativa dell’atto e non nelle conclusioni.
La società proponeva allora ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e dolendosi, tra l’altro, della rilevazione d’ufficio della questione e della violazione degli istituti in tema di competenza e di clausola derogatoria del foro. La controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in via preliminare che la pronuncia impugnata aveva deciso esclusivamente su una questione di competenza. Gli altri capi della sentenza — conferma del decreto ingiuntivo opposto, conferma della decisione di primo grado e regolazione delle spese — erano meramente conseguenziali alla statuizione sulla competenza e non potevano considerarsi autonomi.
Da questa premessa discende la conseguenza processuale: avverso una sentenza che decide sulla sola competenza, anche se emessa in grado d’appello, l’impugnazione esperibile è il regolamento necessario di competenza, e non il ricorso ordinario per cassazione. L’art. 42 cod. proc. civ. non opera infatti alcuna distinzione tra sentenza di primo e di secondo grado, configurando il regolamento come mezzo tipico per ottenere una statuizione definitiva sulla competenza. La Corte richiama sul punto propri precedenti (Cass. n. 17025 del 2017; Cass. n. 7661 del 1997), dai quali si desume che, in tale ipotesi, l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario è inammissibile.
La Corte precisa tuttavia che l’atto può essere oggetto di conversione in istanza di regolamento di competenza, purché ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza e risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, sancito dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla ricezione dell’avviso di deposito ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ.
Nel caso concreto la conversione non era però possibile. La sentenza impugnata non risultava notificata — la notificazione essendo equiparata quoad effectum alla comunicazione di cancelleria — né la ricorrente aveva assolto l’onere, su di essa gravante, di provare la mancata o inidonea comunicazione dell’avviso di deposito, con conseguente applicazione del termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ. Tale onere probatorio è stato ribadito dalla Corte richiamando i propri precedenti (Cass. n. 5598 del 2014; Cass. n. 9268 del 2015).
Mancando dunque i presupposti per la conversione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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