Inammissibile la ripetizione d’indebito dopo la chiusura dell’esecuzione forzata (Cass. civ. Sez. III n. 34080 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il debitore espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata o all’infuori di esso, l’azione di ripetizione d’indebito nei confronti del creditore procedente o intervenuto, soddisfatto in sede di riparto, per ottenere la restituzione della somma riscossa sul presupposto dell’illegittimità sostanziale dell’esecuzione. La definizione del procedimento con l’approvazione del progetto di distribuzione, in assenza di contestazioni, determina l’intangibilità della concreta assegnazione delle somme ricavate dall’espropriazione. Resta ferma l’eventualità che l’illegittimità sia stata dedotta mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo e accolta dopo la sua chiusura. Il ricorso che censuri la violazione di norme di diritto senza indicare le disposizioni violate né chiarire il contrasto con la sentenza impugnata è inammissibile, come lo è il motivo che, pur rubricato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., richieda in realtà una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

Il debitore esecutato convenne in giudizio la banca procedente davanti al Tribunale, chiedendo la restituzione di una somma che assumeva incassata indebitamente all’esito di una procedura espropriativa immobiliare promossa in suo danno in forza di un mutuo fondiario. A fondamento della domanda dedusse l’omessa contabilizzazione, nel progetto finale di distribuzione del ricavato, dell’importo già corrisposto alla procedente dal custode giudiziario nel corso del procedimento.

La domanda fu respinta in entrambi i gradi di merito. La decisione d’appello, qui impugnata, escluse la possibilità per il soggetto espropriato di esperire, dopo la chiusura dell’esecuzione forzata, l’azione di ripetizione d’indebito contro il creditore procedente o intervenuto per ottenere la restituzione di quanto riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione. I successori del debitore proposero ricorso per cassazione affidato a due motivi; resistettero con distinti controricorsi la banca e la cessionaria dei crediti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’opportunità di verificare la regolare notificazione del ricorso alle parti litisconsorti non costituite in cassazione. Richiamando il principio di ragionevole durata del processo e il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue, il Collegio osserva che, in caso di ricorso prima facie inammissibile, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica o per l’integrazione del contraddittorio si tradurrebbe in un aggravio di spese e in un allungamento dei tempi, senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.

Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ravvisa una duplice e concorrente causa: la doglianza omette l’indicazione specifica delle norme asseritamente violate e non illustra in quale modo le affermazioni di diritto della sentenza impugnata contrastino con le disposizioni regolatrici della fattispecie. Sotto altro profilo, il motivo non supera lo scrutinio ex art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., poiché la decisione gravata è conforme al consolidato indirizzo di legittimità, rispetto al quale non viene offerto alcuno spunto critico per una rimeditazione.

Le procedure esecutive sono infatti caratterizzate da un sistema chiuso di rimedi interni — opposizioni, istanze di revoca o modifica — apprestati a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti, con tempi e modi definiti. La loro finalità non è la formazione di un giudicato, inconcepibile in procedimenti volti alla forzata attuazione di diritti già accertati nel titolo esecutivo, bensì la stabilità degli effetti e dei risultati degli atti esecutivi. Da ciò consegue che la tendenziale definitività degli atti esecutivi, derivante dal mancato esperimento dei rimedi endoprocedimentali, preclude la possibilità di azionare in sede esterna al procedimento pretese volte a contestare la validità degli atti o la produzione dei loro effetti.

Il debitore espropriato non può dunque esperire l’azione di ripetizione d’indebito dopo la chiusura del procedimento o all’infuori di esso. La definizione del procedimento con l’approvazione del progetto di distribuzione, in assenza di contestazioni, determina l’intangibilità dell’assegnazione concreta delle somme ricavate dall’espropriazione. Né assume rilievo la circostanza che la mancata proposizione dell’opposizione sia dipesa dall’essersi avveduto dell’errata contabilizzazione solo con verifica postuma: anche tale verifica, da compiersi sugli atti a quel tempo disponibili, andava effettuata entro il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di approvazione del piano di riparto.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Oltre alla doppia conforme di merito, il richiamo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. è inconferente: il fatto decisivo va inteso in senso storico-naturalistico, con esclusione di questioni, argomentazioni difensive o risultanze probatorie. Il ricorrente, ad onta della rubrica, si duole in realtà di una non esatta valutazione delle risultanze istruttorie, chiedendo a questa Corte un riesame estraneo al giudizio di legittimità. Non esperito il rimedio disponibile, il provvedimento non opposto nei termini è per definizione legittimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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