Rinuncia al ricorso per cassazione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 8327 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dal difensore munito di apposita procura, determina l’estinzione del giudizio di legittimità a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., senza che sia necessaria l’adesione della controparte. Il rinunciante non può condizionare l’effetto estintivo alla propria richiesta di compensazione delle spese, che resta rimessa alla valutazione del giudice. La sopravvenuta formazione, dopo la proposizione del ricorso, di un orientamento giurisprudenziale pacifico sulla questione agitata integra giustificato motivo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Nel 2010 l’agente della riscossione notificava alla società contribuente una cartella esattoriale per IRAP, anno d’imposta 2004, comprensiva del compenso della riscossione. La società impugnava la cartella nella sola parte relativa a tale compenso, calcolato in percentuale sul debito iscritto a ruolo secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999.

La C.t.p. accoglieva il ricorso; la C.t.r., in riforma, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione, condannando la società al pagamento delle spese. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 17 cit., con riguardo alla natura retributiva o sanzionatoria del compenso e alla sua applicazione retroattiva; in subordine, questione di legittimità costituzionale della medesima norma per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità, la società contribuente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura. La rinuncia muoveva dal rilievo che sulla questione di diritto si era ormai formato un orientamento consolidato di segno contrario rispetto a quello sostenuto nel ricorso, richiamando in particolare Cass. n. 10809 del 2023 e i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 120/2021.

L’agente della riscossione depositava memoria dichiarando di non aderire alla rinuncia e opponendosi alla compensazione delle spese. La Corte ha tuttavia rilevato che, intervenuta la rinuncia, non è necessaria l’adesione della controparte per la declaratoria di estinzione: l’atto di rinuncia è unilaterale e produce i suoi effetti per il solo fatto del deposito rituale.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 cod. proc. civ., norma che regola gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione.

Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto di disporne la compensazione. La decisione si fonda su una circostanza oggettiva: la questione agitata in giudizio è stata decisa dalla Suprema Corte con orientamento ormai pacifico solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso. La rinuncia trae quindi origine da un mutamento della giurisprudenza sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, circostanza che giustifica la reciproca soccombenza in senso sostanziale.

L’opposizione dell’agente della riscossione alla compensazione non è stata accolta, restando la regolamentazione delle spese rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione all’esito complessivo della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *