Revocazione in Cassazione improcedibile senza copia autentica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 8324 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione di una sentenza o ordinanza della Corte di cassazione, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ., è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica del provvedimento impugnato, poiché il rinvio agli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ. impone l’osservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La sopravvenuta radiazione dall’albo del difensore che abbia agito in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. non impedisce la decisione, dovendo la parte attivarsi con diligenza per nominare un nuovo procuratore. La condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è giustificata dalla temerarietà dell’iniziativa e dall’uso di espressioni ingiuriose.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., ricorso per revocazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso, condannandolo alle spese e applicando l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. La controricorrente resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
All’esito della camera di consiglio il Collegio si riservava il deposito del provvedimento nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rilievo della controricorrente sulla sopravvenuta radiazione del ricorrente dall’albo, intervenuta dopo la proposizione del ricorso. La circostanza non impedisce la decisione: la parte, coincidendo col difensore e dunque consapevole dell’evento, deve attivarsi con diligenza per nominare un nuovo procuratore. In ogni caso l’originaria improcedibilità non è suscettibile di emenda da parte di un diverso avvocato.
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui il ricorso per revocazione di una sentenza della Cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza impugnata, poiché l’art. 391-bis cod. proc. civ., rinviando agli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Nella specie il ricorrente aveva depositato solo la prima pagina dell’ordinanza impugnata, e null’altro.
Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, il ricorso è manifestamente inammissibile per plurime ragioni, illustrate perché rilevanti ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. L’atto introduttivo è privo dell’esposizione dei fatti salienti e non si confronta col contenuto del provvedimento impugnato.
Il ricorso deduce inoltre un vizio non censurabile con il mezzo proposto: la revocazione è rimedio volto a ovviare a errori di fatto, non a errori di giudizio formatisi su una valutazione decisoria, nella specie riguardante le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione. Il difetto di legittimazione e di interesse a far valere la pretesa estraneità di altro soggetto al precedente giudizio costituisce ulteriore ragione di inammissibilità.
Il ricorso risulta infarcito di frasi calunniose e ingiuriose, talmente numerose da rendere impossibile una precisa individuazione. Anche per tale ragione, oltre che per l’evidente temerarietà dell’iniziativa, la Corte condanna il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 600,00 ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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