Vizi cosa venduta: onere probatorio compratore e limiti sindacato legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 8448 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 cod. civ. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi. La disciplina della compravendita non pone a carico del venditore alcun obbligo di prestazione relativo all’immunità della cosa da vizi, non essendo la garanzia configurabile come oggetto di un dovere di prestazione; il riparto dell’onere probatorio va risolto alla stregua dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ne consegue che l’erronea convinzione del giudice di merito circa l’avvenuto assolvimento di tale onere non integra violazione dell’art. 2697 cod. civ., ma un errore di apprezzamento delle risultanze istruttorie, censurabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un’acquirente proponeva domanda di risoluzione del contratto di compravendita avente a oggetto partite di calcestruzzo, deducendo vizi del prodotto fornito dalla venditrice. Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarava la risoluzione per inadempimento della venditrice e rigettava la domanda risarcitoria, condannando la società venditrice alle spese.
La Corte d’appello, in riforma, rigettava la domanda di risoluzione e compensava le spese. Il giudice dell’appello riteneva che il compratore non avesse assolto all’onere probatorio sui vizi, che le indagini chimiche svolte unilateralmente prima del giudizio non avessero valore di prova ma di mero indizio e che non fosse utile disporre una c.t.u. a notevole distanza di tempo, contestando la venditrice la genuinità dei campioni. Avverso tale sentenza l’acquirente proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è rigettato perché in parte infondato e in parte inammissibile. La ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1490, 1495 e 2697 cod. civ. e l’erronea interpretazione del riparto probatorio. La Corte osserva che il giudice di merito ha correttamente richiamato il principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 11748 del 3.5.2019, secondo cui il compratore che agisce ex art. 1492 cod. civ. è gravato dell’onere di offrire la prova dei vizi.
La ricorrente aveva contestato la necessità di una “prova contraria” posta a carico del venditore, ma la Corte chiarisce che le Sezioni Unite hanno escluso che la garanzia per vizi costituisca oggetto di un obbligo di prestazione: l’art. 1476 cod. civ., nel qualificare la garanzia come oggetto di un’obbligazione, va inteso nel senso che il venditore è legalmente assoggettato ai rimedi in cui la garanzia si sostanzia, non nel senso che assuma un’obbligazione sui modi di essere attuali della cosa. Il riparto probatorio va quindi risolto ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Esclusa la violazione di legge, la Corte rileva che la doglianza relativa all’erroneo convincimento del giudice sull’esito della prova non è riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa attiene alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, come affermato da Cass. Sez. I n. 640 del 2019, Cass. Sez. I n. 24155 del 2017 e Cass. Sez. L. n. 195 del 2016.
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando ritenga erroneamente che la parte onerata lo abbia assolto: in tal caso il vizio è quello dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. L. n. 17313 del 2020, Cass. Sez. III n. 13395 del 2018). La ricorrente, pur deducendo la dimostrazione dei vizi, non ha individuato i fatti decisivi omessi, proponendo una mera diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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