Accettazione tacita della nomina ad amministratore di s.r.l. e responsabilità (Cass. civ. Sez. I n. 8559 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare per fatti di mala gestio, la responsabilità dell’amministratore ha natura contrattuale e presuppone l’accettazione della nomina, che non richiede specifiche formalità e può desumersi anche in modo tacito da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare l’incarico. L’iscrizione della delibera di nomina nel registro delle imprese è adempimento di natura dichiarativa e non costitutiva, sicché l’instaurazione del rapporto gestorio non dipende dal relativo onere pubblicitario. Il relativo accertamento costituisce questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La curatela di una s.r.l. fallita convenne in giudizio i soggetti che avevano ricoperto cariche sociali, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla società. Nel corso del giudizio vennero definiti alcuni rapporti e le posizioni di un amministratore vennero accertate con sentenza di primo grado, che condannò un convenuto e rigettò le domande nei confronti di due soggetti omonimi, di cui uno ricorrente in cassazione.
La Corte di appello riformò parzialmente la decisione, condannando il ricorrente al pagamento di una somma a titolo risarcitorio e riconoscendo la sua responsabilità per non aver provocato la dichiarazione di fallimento, con conseguente danno da ritardato dissesto. Proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, la curatela resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurò la violazione e falsa applicazione degli artt. 2475, 2383 e 1326 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata l’accettazione dell’incarico di amministratore. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la natura contrattuale della responsabilità richiede l’accertamento dell’accettazione della nomina, che può risultare anche in modo tacito da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare l’incarico (Cass. Sez. I, ordinanza n. 14592 del 09/05/2022; Cass. n. 30542/2018; Cass. n. 6928/2001).
La Corte ha ribadito che il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, si instaura mediante l’incontro dei consensi, avendo l’accettazione la funzione di perfezionare l’accordo, come già chiarito da Cass. 22 maggio 2001, n. 6928: i poteri degli amministratori hanno fonte contrattuale e non si può ipotizzare che dalla sola nomina discendano doveri per un terzo. L’accettazione non richiede l’osservanza di specifiche formalità e può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina, né dipende dall’adempimento degli oneri pubblicitari previsti dall’art. 2383, comma 4, cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.