Impegno preventivo del subappaltatore non esonera dalla denuncia dei vizi (Cass. civ. Sez. II n. 8647 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell’appalto o di rovina o difetti di cose immobili di lunga durata, l’assunzione da parte del subappaltatore di un preventivo e generico impegno verso l’appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente non esonera l’appaltatore dall’onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell’art. 1670 c.c. L’interesse alla proposizione dell’azione di regresso diviene attuale solo dopo l’invio della denuncia a cura dell’appaltante, poiché solo rispetto ad essa il subappaltatore può orientare la propria difesa. L’impegno generico, assunto prima della denuncia, non raggiunge lo scopo difensivo della norma e non è equipollente al riconoscimento dei vizi specifici e concreti.
Il Fatto
Il Condominio di un edificio conveniva in giudizio la committente-venditrice e l’appaltatrice per accertare i vizi di costruzione dell’immobile, consistenti in infiltrazioni di acqua piovana, e ottenere il risarcimento dei danni. L’appaltatrice chiamava in regresso la società subappaltatrice, che aveva eseguito i lavori in autonomia. Quest’ultima eccepiva la decadenza dalla azione di regresso per violazione del termine di sessanta giorni previsto per la comunicazione della denuncia.
Il Tribunale accoglieva l’eccezione e respingeva la domanda di regresso, escludendo che la transazione intervenuta tra appaltatrice e subappaltatrice potesse far venir meno l’obbligo di comunicazione. La Corte d’appello, in riforma, riteneva che la transazione contenesse un riconoscimento dei vizi e implicasse la superfluità della tempestiva denuncia. La subappaltatrice ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Esaminando in via pregiudiziale il ricorso incidentale dell’appaltatrice, la Corte rileva che il Condominio aveva agito verso committente-venditrice e appaltatrice, non verso la subappaltatrice, chiamata in causa a titolo di regresso. Il contratto di subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente resta estraneo. La riconducibilità dei vizi all’opera del subappaltatore non esclude la legittimazione passiva dell’appaltatore, unico garante della stabilità dell’edificio rispetto all’azione del committente.
La Corte precisa che il subappaltatore non è un ausiliario dell’appaltatore e che le condizioni dell’appalto principale non si estendono automaticamente al subappalto. Il riconoscimento della sua autonomia tecnica e organizzativa incide solo sull’integrazione dei presupposti della domanda di manleva, non sulla responsabilità dell’appaltatrice verso il committente.
Sul primo motivo del ricorso principale, la Corte esclude che il giudicato esterno possa essere fatto valere in sede di legittimità con la produzione della sentenza del Tribunale, passata in giudicato durante il giudizio di gravame: l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta in quel processo. Quanto al secondo giudicato dedotto, relativo a diverso edificio, non opera la preclusione per i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c.
Nel merito del secondo motivo, la Corte afferma che l’appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi contestati dal committente e che prima della denuncia non ha interesse ad agire in regresso. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non raggiunge il medesimo scopo, dovendo provenire dall’appaltatore. Il riconoscimento del vizio da parte del subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza dell’appaltatore, non esime il committente dalla denunzia nel termine di decadenza.
Applicando tali principi, la Corte rileva che nella transazione il subappaltatore si era impegnato genericamente e preventivamente ad eliminare i vizi che in futuro fossero stati denunciati, senza alcuna espressa deroga all’onere dell’art. 1670 c.c. Tale impegno pro futuro, manifestatosi prima della denuncia, non ha reso edotto il subappaltatore degli specifici vizi contestati. Il secondo motivo del ricorso principale è quindi accolto nei sensi di motivazione, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.