Domanda di accertamento in appello e condanna ultra petita (Cass. civ. Sez. I n. 6661 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la domanda proposta in grado d’appello con cui la parte chiede che sia accertato, in riforma della decisione di primo grado, il proprio diritto alla restituzione di quanto erogato non introduce un nuovo tema di indagine rispetto alla pretesa di accertamento negativo dell’obbligo restitutorio fatta valere in prime cure, ma si contrappone specularmente a quest’ultima per paralizzarla, sicché non è inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.. Il giudice che, investito di una domanda di mero accertamento, pronunci invece la condanna della controparte, sostituendo all’azione di accertamento una diversa azione di condanna, avente distinti presupposti ed oggetto, statuisce ultra petita, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, con la conseguenza che il relativo difetto è rilevabile d’ufficio dal giudice ove risulti dagli atti di causa.

Il Fatto

Un soggetto impugna dinanzi al Tribunale il decreto ministeriale con cui erano stati revocati la concessione e i decreti di liquidazione di un contributo in favore di una società cooperativa, nonché disposta la ripetizione delle somme già erogate. Egli assume di non essere il destinatario del provvedimento, riferito a una società, e chiede dichiararsi non dovuta la restituzione.

Il Tribunale dichiara il proprio difetto di legittimazione attiva dell’attore, sul rilievo che il decreto di revoca era stato emesso nei confronti della cooperativa. La Corte d’Appello accoglie parzialmente il gravame delle amministrazioni, ritiene la posizione dell’appellato coincidente con quella della società, risultata inesistente all’esito di accertamenti penali, e lo condanna alla restituzione delle somme indicate nel decreto. Propone ricorso per cassazione l’appellato.

La Motivazione della Corte

I primi motivi sono respinti. La Corte esclude che la motivazione della sentenza d’appello sia apparente, avendo il giudice territoriale esplicitato le ragioni della ritenuta legittimazione. Né rileva che la corte distrettuale abbia ricondotto i propri riscontri alla legitimatio ad causam: è venuto in evidenza il profilo dell’effettiva ascrivibilità della posizione soggettiva passiva, questione attinente al merito della lite.

Sul punto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 2951 del 2016, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, è elemento costitutivo della domanda e la sua carenza è rilevabile d’ufficio se risultante dagli atti. Le deduzioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.

Infondata è la censura sulla mancata contestazione specifica: la regola dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ., nel testo novellato, opera unicamente per il convenuto costituito e nel solo giudizio di primo grado. L’erronea applicazione della norma da parte del giudice d’appello non è però decisiva, perché il riscontro sul merito è stato operato sulla scorta di una più ampia valutazione, che ha utilizzato gli esiti dell’accertamento penale, utilizzabili dal giudice civile come fonte del proprio convincimento.

Il cuore della decisione è il quinto motivo, esaminato con il quarto. Le amministrazioni, in appello, avevano chiesto l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quanto erogato. La Corte esclude che si tratti di domanda nuova ex art. 345 cod. proc. civ.: essa si contrappone specularmente alla pretesa di accertamento negativo fatta valere in primo grado.

Richiamando la pronuncia n. 11063 del 1994, il Collegio rileva però che la sentenza d’appello, condannando al rimborso, non ha accolto una domanda nuova, ma ha sostituito all’azione di accertamento una diversa azione di condanna, con distinti presupposti ed oggetto: si tratta di pronuncia ultra petita. La sentenza impugnata è dunque cassata nei limiti dell’accoglimento del quinto motivo, con decisione nel merito ex art. 384, 2° co., cod. proc. civ. ed eliminazione della statuizione di condanna, ferma la riforma del difetto di legittimazione e la condanna alle spese di primo grado. Le spese dei gradi successivi sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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