Equa riparazione per durata irragionevole del fallimento: limite all’indennizzo (Cass. civ. Sez. II n. 10417 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di irragionevole durata di una procedura fallimentare, il limite dell’equo indennizzo dovuto al creditore insinuato, posto dall’art. 2 bis, comma 3, legge n. 89/2001, è individuato dal valore della domanda, cioè dal credito azionato con l’insinuazione, ovvero, se inferiore, dal diritto accertato, cioè dalla somma per la quale il creditore è stato ammesso al passivo. Non può fungere da limite, ai sensi della stessa disposizione, l’ammontare del credito che residui dopo il pagamento parziale erogato dall’INPS tramite il Fondo di garanzia. Un tale criterio, oltre a non essere ricondotto ai parametri legali, è intrinsecamente irrazionale, perché dipende da variabili del tutto estranee alla natura e all’entità del credito azionato e alla situazione soggettiva del creditore. La Corte d’appello che determini l’indennizzo in misura pari al solo residuo insoddisfatto applica quindi un limite non conforme alla norma.
Il Fatto
Con decreto n. cronol. 568/2022 del 3 marzo 2022, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento parziale dell’opposizione proposta ex art. 5 ter legge n. 89/2001, riconobbe a ciascuno dei lavoratori ricorrenti un indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare della società al cui passivo avevano insinuato i propri crediti di lavoro, per TFR e differenze retributive. Il tempo indennizzabile fu quantificato in quattro anni per ognuno.
Nel determinare l’importo, la Corte territoriale assunse come parametro annuo 500 euro e, rilevato che i ricorrenti avevano ottenuto dall’INPS, a titolo di TFR, il pagamento di una considerevole parte dell’importo ammesso al passivo, limitò l’indennizzo di ciascuno alla sola parte di credito residuata dopo la soddisfazione parziale per intervento del Fondo di garanzia. Avverso quel decreto i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 3, legge n. 89/2001; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sez. II riguarda il criterio di determinazione del tetto dell’indennizzo per irragionevole durata del fallimento quando il creditore insinuato abbia già ricevuto un pagamento parziale dal Fondo di garanzia. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ancorato l’indennizzo al credito residuo, trascurando il maggiore importo del credito ammesso al passivo.
La Corte osserva anzitutto che il decreto impugnato è internamente contraddittorio. La Corte d’appello aveva riconosciuto che gli importi residuati dopo l’intervento del Fondo non potessero considerarsi irrisori e aveva affermato che essi non possono segnare il limite dell’indennizzo, poiché l’art. 2 bis, comma 3, legge n. 89/2001 lo individua nel valore del diritto accertato; aveva però poi aggiunto che il pagamento INPS induceva a contenere l’indennizzo nei limiti della parte restata insoddisfatta.
Così decidendo, la Corte territoriale ha applicato all’indennizzo del creditore insinuato un limite non riconducibile al terzo comma dell’art. 2 bis, perché incoerente con i criteri fissati dalla norma e intrinsecamente irrazionale, in quanto dipendente da variabili molteplici e indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore. Sul punto il Collegio richiama un precedente in materia di esecuzione individuale, Cass. Sez. II n. 24362 del 04/10/2018.
La Corte richiama poi il proprio consolidato orientamento: nel caso di irragionevole durata di una procedura fallimentare, al fine di parametrare l’equo indennizzo all’effettivo valore del diritto azionato ex art. 2 bis, comma 3, legge n. 89/2001, deve aversi riguardo alla misura del credito insinuato, ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore risulti ammesso al passivo. Non può invece rilevare, come limite, l’ammontare residuato dopo il parziale pagamento dell’INPS. Vengono richiamati, in tal senso, Sez. II n. 25181 del 17/09/2021, Sez. II n. 5757 del 2023, Sez. VI-2 n. 1500 del 2023 e Sez. II, ordinanza n. 10176 del 27/04/2018.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché decida la controversia applicando il principio esposto e statuisca anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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