Inerenza dei costi e bene dell’impresa adibito ad abitazione familiare (Cass. civ. Sez. V n. 8739 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza del costo all’attività imprenditoriale non può desumersi dalla sola titolarità formale del bene in capo all’impresa. Il giudizio di inerenza è di carattere qualitativo: richiede la dimostrazione della riferibilità, immediata o mediata, della spesa alla produzione del reddito, con esclusione di quelle che attengono alla disposizione del reddito. Sebbene i requisiti di congruità e vantaggiosità non si identifichino con l’inerenza, l’antieconomicità e l’incongruità della spesa ne costituiscono indici rivelatori della mancanza. L’onere di allegare la documentazione da cui ricavare l’importo e la coerenza economica della spesa grava sul contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un imprenditore individuale, esercente attività edile, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008. L’ufficio contestava la deduzione di costi d’impresa, pari a oltre centomila euro e fatturati nel 2008, sostenuti per interventi eseguiti nel 2007 su un fabbricato che il contribuente aveva destinato ad abitazione familiare. L’imponibile veniva rideterminato ai fini Irpef e Iva.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva invece l’appello, riconoscendo la proprietà dell’immobile in capo alla ditta individuale, la regolarità contabile delle imputazioni e l’inerenza dei costi. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con sette motivi; il contribuente resisteva e spiegava ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Pur nella sinteticità dell’esposizione, il giudice regionale ha centrato il thema decidendi, rispondendo sia sulla natura del costo sia sull’imputazione temporale.

I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, sono invece fondati. La Corte rileva anzitutto l’erroneità del richiamo alla disciplina del d.l. n. 138/2011, introdotta in epoca posteriore ai fatti e peraltro riferita alla concessione di beni d’impresa in godimento a titolari o soci con corrispettivo inferiore al valore di mercato. Nel caso di specie la famiglia del titolare non corrispondeva alcun compenso all’impresa.

Sul piano sostanziale, il Collegio ricostruisce l’evoluzione interpretativa del concetto di inerenza. L’orientamento tradizionale la colloca nell’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, quale relazione tra costo e impresa, con esclusione delle spese estranee all’attività. Un indirizzo più recente ancora l’inerenza alla stessa nozione di reddito d’impresa, svincolandola dai requisiti di congruità e vantaggiosità: è costo anche ciò che non arreca vantaggio economico, poiché il giudizio è qualitativo. La Corte osserva però che i due percorsi convergono: l’antieconomicità e l’incongruità restano indici rivelatori della mancanza di inerenza, e il contribuente deve provare la coerenza economica della spesa.

Nella specie manca qualsiasi ragionamento da cui evincere l’inerenza. Il giudice regionale si è basato sulla mera titolarità del bene, peraltro destinato sin dall’origine ad abitazione familiare senza corrispettivo, né è stata indicata alcuna finalità di sviluppo dell’impresa. L’oggetto sociale della ditta, desumibile dalla visura camerale, riguarda l’installazione di impianti, non la costruzione di fabbricati. L’opaca destinazione dell’immobile, dotato di piscina, all’uso abitativo, senza alcun elemento di utilizzo economico a vantaggio dell’impresa, conferma l’assenza di inerenza.

L’accoglimento del secondo e terzo motivo assorbe il quarto, il quinto, il sesto e il settimo, oltre al ricorso incidentale del contribuente sulle spese. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, perché riesamini l’inerenza dei costi limitatamente alla detrazione Iva dichiarata nel 2008 e liquidi le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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