Opposizione allo stato passivo e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 8289 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione che, sotto l’egida del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solleciti una rilettura degli atti istruttori ovvero un nuovo esame della fattispecie concreta è inammissibile. Il giudice di legittimità può verificare soltanto se sia stato omesso l’esame di un fatto storico, discusso nel contraddittorio e decisivo per la definizione della lite, non rivalutare le risultanze probatorie. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non già se abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. Il mancato integrale accoglimento della domanda integra error in iudicando, non omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice si sia pronunciato, sia pure con accoglimento parziale.
Il Fatto
Due associate di un contratto di associazione in partecipazione relativo a una farmacia propongono opposizione allo stato passivo del fallimento dell’associante, avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva decretato l’esclusione quasi integrale del credito vantato. Il credito comprendeva il diritto alla restituzione degli apporti versati, la partecipazione agli utili di un esercizio e il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale, tutti in sede chirografaria.
Il Tribunale rigetta l’opposizione, confermando il provvedimento del giudice delegato. Le associate ricorrono per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione di norme processuali e omessa pronuncia. Il fallimento resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, articolato sul vizio di motivazione, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che erano le stesse ricorrenti ad aver richiesto al Tribunale la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1455 cod. civ., sicché correttamente il giudice del merito si è pronunciato su tale domanda, escludendo l’inadempimento sulla base di un accertamento in fatto.
Quanto alla dedotta omissione di esame dei provvedimenti cautelari successivi, la Corte osserva che le ricorrenti pretendono un riesame del contenuto dei documenti acquisiti, scrutinio estraneo al sindacato di legittimità. Il vizio evocato consente solo di verificare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rilettura dei singoli atti istruttori, peraltro non rappresentati in modo autosufficiente come richiede l’art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. Le ordinanze cautelari non integrano fatti storici denunciabili, ma semplici atti istruttori, resi in giudizi interrotti dalla declaratoria di fallimento (richiamata Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Il secondo motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non se abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (citate Cass. Sez. Un. n. 20867 del 30/09/2020 e Cass. Sez. V n. 16016 del 09/06/2021). Le ricorrenti censurano in realtà la valutazione delle prove, senza prospettare alcun profilo di erronea interpretazione normativa (richiamate Cass. Sez. I n. 3340 del 05/02/2019 e Cass. Sez. I n. 24155 del 13/10/2017), e le censure difettano di autosufficienza.
Il terzo motivo è inammissibile: il mancato integrale accoglimento della domanda di restituzione del conferimento integra un error in iudicando, non un’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., essendosi il Tribunale pronunciato con accoglimento parziale. Le ulteriori doglianze difettano di autosufficienza.
Il quarto motivo è inammissibile perché volto a un nuovo scrutinio della quaestio facti e perché denuncia un vizio di insufficienza della motivazione, non più rientrante nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (richiamata Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019).
Nota della Redazione
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