Credito IVA non esposto e detrazione nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 8747 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti deve essere riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente ha rispettato i requisiti sostanziali della detrazione e l’ha dedotta entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, il diritto alla detrazione non può essere negato se è dimostrato in concreto, o non è controverso, che si tratta di acquisti assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili. Resta fermo che, in caso di specifica contestazione dell’Amministrazione, il giudice del merito deve accertare la sussistenza del credito sulla base della documentazione contabile.
Il Fatto
Una società contribuente riceveva una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 sulla dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio disconosceva il recupero di un credito IVA maturato nel 2006 ed esposto nella dichiarazione dell’anno successivo, rilevando che la dichiarazione relativa al 2006 era stata presentata solo nel 2009.
La CTP di Roma rigettava il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello, ritenendo che la mancata esposizione del credito nella dichiarazione annuale non comportasse decadenza dal diritto a farlo valere, se il credito emergeva dalle scritture contabili, e che l’Ufficio non ne avesse contestato la sussistenza ma solo le modalità di utilizzo. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo dell’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 54-bis, 30 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il credito IVA non tempestivamente esposto potesse essere fatto valere solo mediante la procedura di rimborso nei termini di decadenza, non attivata nella specie.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, dando continuità all’orientamento consolidato secondo cui, in virtù della neutralità dell’IVA, il diritto alla detrazione va riconosciuto quando sussistono i requisiti sostanziali e l’eccedenza sia dedotta entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 17757 del 2016 e a Cass. n. 8131 del 2018.
Il giudice del gravame si era attenuto a tale principio, riconoscendo la correttezza dell’esposizione del credito nella dichiarazione relativa all’anno successivo, pur proveniente da una precedente dichiarazione omessa, fermo restando l’obbligo di verificarne la sussistenza in caso di contestazione.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La CTR non aveva accertato l’esistenza del credito IVA, ritenendo erroneamente che l’Ufficio non l’avesse contestato. L’Agenzia aveva invece specificamente affermato, nelle controdeduzioni di primo grado, che la parte non forniva la prova documentale dell’esistenza del credito emergente dal quadro VL della dichiarazione 2007. La CTR avrebbe pertanto dovuto verificare, sulla base della documentazione contabile prodotta, se l’eccedenza IVA risultasse provata.
La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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