Nessun affidamento tutelabile per interpello inammissibile e comportamento già posto in essere (Cass. civ. Sez. 5 n. 11045 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela del legittimo affidamento ex art. 10, comma 2, legge n. 212/2000 postula che l’Amministrazione finanziaria abbia fornito un’indicazione chiara, univoca e riferibile al caso concreto. Non è idonea a ingenerare affidamento una risposta ad interpello dichiarata inammissibile, che esponga solo principi generali o che verta su circostanze di fatto, estranee all’ambito dell’interpello interpretativo ex art. 11 legge n. 212/2000. È altresì dirimente l’assenza del nesso di causalità quando il comportamento del contribuente sia stato adottato prima della risposta dell’Amministrazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2015 e 2016, ritenendo territorialmente rilevanti in Italia, ai fini IVA, cessioni di pneumatici effettuate tramite piattaforma di commercio elettronico, con recupero dell’imposta e irrogazione di sanzioni e interessi. La contribuente impugnava gli atti, deducendo, tra l’altro, il contrasto con la risposta resa dall’erario a una precedente istanza di interpello e la violazione del principio di affidamento.
Il giudice di primo grado accoglieva le doglianze limitatamente a sanzioni e interessi, ritenuti non dovuti in ragione dell’affidamento generato dalle indicazioni dell’Amministrazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia confermava integralmente la decisione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia, mentre la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’unico motivo del ricorso principale, censurante la violazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 212/2000. Dalla documentazione emergeva che la Direzione regionale aveva qualificato l’istanza come inammissibile per assenza di un dubbio interpretativo e per la richiesta di conferma di un comportamento già posto in essere. Tale qualificazione esclude in radice che la parte della risposta resa a titolo informativo potesse assumere la natura di “indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione” ai sensi dell’art. 10, comma 2, Statuto del contribuente.
La Corte ha richiamato il proprio indirizzo consolidato, secondo cui l’affidamento è tutelabile solo quando l’Amministrazione abbia fornito un’interpretazione normativa chiara e riferibile al caso concreto, citando Cass. n. 25621/2021, Cass. n. 21376/2020, Cass. n. 9416/2019 e Cass. n. 16882/2020. La tutela non opera quando l’incertezza riguardi profili fattuali o quando la rappresentazione della fattispecie sia incompleta o non veritiera.
Ulteriormente dirimente è risultata la circostanza che la società aveva già adottato il comportamento oggetto di accertamento prima della risposta, rendendo logicamente impossibile ricollegare la condotta all’atto amministrativo successivo. Manca il nesso di causalità tra l’indicazione e la condotta, con conseguente erronea applicazione della disciplina da parte della Corte territoriale e cassazione con rinvio.
La Corte ha poi esaminato i motivi del ricorso incidentale. Ha rigettato il primo (omessa pronuncia), rilevando la sussistenza di una statuizione implicita di rigetto incompatibile con l’accoglimento delle censure, e il secondo (motivazione rafforzata), escludendo l’operatività dell’obbligo fuori dai procedimenti conclusi mediante processo verbale di constatazione. Ha disatteso il terzo motivo, concernente la territorialità delle cessioni, ritenendo corretta la ricostruzione della doppia compravendita con consegna al cliente nel territorio dello Stato. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo e inammissibile il quinto per cumulo di vizi eterogenei e genericità.
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