Cessione totalitaria di quote non è cessione di azienda (Cass. civ. Sez. V n. 10214 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017 e con efficacia retroattiva ex art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, impone di attribuire esclusivo rilievo alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, non anche agli effetti economici o allo scopo pratico perseguito dalle parti. Ne consegue che la cessione totalitaria di partecipazioni societarie non è riqualificabile come cessione indiretta di azienda: l’imposta di registro deve essere liquidata in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Gli effetti del trasferimento delle quote e quelli della cessione aziendale restano giuridicamente distinti, non essendo invocabili elementi extratestuali o atti collegati al di fuori delle ipotesi espressamente regolate.

Il Fatto

La società contribuente acquistava, con atto notarile del 30 novembre 2016, la totalità delle quote detenute da altra società in una s.r.l., per un corrispettivo di 2.183.120 euro. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione, riqualificando l’atto — ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986 — come cessione di azienda e pretendendo la maggiore imposta proporzionale di registro del 3%. La società impugnava l’atto.

La Commissione Tributaria Provinciale e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale accoglievano le ragioni della contribuente, ritenendo illegittima la riqualificazione. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della norma di registro.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo di ricorso, articolato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e lo dichiara per un verso inammissibile e per altro verso infondato. L’Agenzia sosteneva di non aver fatto ricorso a elementi extratestuali, limitandosi a valorizzare la natura intrinseca dell’atto. Il giudice di legittimità rileva però che il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Commissione non aveva escluso la riqualificazione per la sola preclusione all’uso di elementi estrinseci, ma aveva affermato la necessità legale di considerare i soli effetti giuridici dell’atto.

Il passaggio centrale riguarda proprio la persistenza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La Corte chiarisce che tale prevalenza, dopo la riforma del 2017, opera esclusivamente alla stregua degli effetti giuridici e non di quelli economici. Viene quindi superata la valorizzazione della causa concreta o dello scopo pratico perseguito dalle parti, che era il fondamento della riqualificazione tributaria.

La decisione richiama la più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare Cass. n. 2677 del 2022, secondo cui l’Amministrazione deve attenersi alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell’atto, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di nesso testuale. Si citano inoltre Cass. n. 34917 del 2023, Cass. n. 24647 del 2021 e Cass. n. 7495 del 2024, nonché le pronunce della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021, che hanno ritenuto esenti da illegittimità le norme retroattive.

Su questa base la Corte afferma l’inassimilabilità giuridica tra cessione di azienda e cessione della partecipazione sociale, pur totalitaria. Il diverso oggetto — la partecipazione da un lato, il compendio di beni organizzati ex art. 2555 cod. civ. dall’altro — e la diversa disciplina applicabile (successione nei contratti e nei crediti, responsabilità per i debiti, divieto di concorrenza ex art. 2557 cod. civ., trasferimento delle posizioni lavorative) impediscono la riqualificazione. La cessione di quote attribuisce uno status di socio e sconta l’imposta di registro in misura fissa anche in ragione di vincoli unionali.

Da qui il rigetto del ricorso. La Corte condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 7.000,00 oltre euro 200,00 per esposti ed accessori, rilevando che l’impugnativa è stata coltivata nonostante il consolidarsi dell’orientamento costituzionale e di legittimità, cui la stessa Amministrazione aveva mostrato di aderire in sede di interpello e con l’autoannullamento di atti impositivi sovrapponibili a quello in esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *