Assegno ad personam ex presidi incaricati solo se confermati al passaggio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8799 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 58, comma 3, del CCNL 11.4.2006 attribuisce l’assegno ad personam ai soli docenti che, già incaricati di presidenza, siano stati assunti nella qualifica dirigenziale a seguito delle procedure di reclutamento e siano ancora destinatari della conferma nell’incarico al momento del passaggio, percependo la relativa maggiorazione retributiva. Il tenore letterale della clausola, che utilizza il termine “conservano”, e la sua ratio di evitare la reformatio in peius impediscono di estenderne l’applicabilità a chi, avendo ricoperto in passato un incarico annuale, era già stato restituito al ruolo di docente e non percepiva alcuna maggiorazione. L’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 opera solo nell’ambito della contrattazione collettiva e non costituisce parametro per sindacare le differenziazioni operate in quella sede. Irrilevanti, sul piano retributivo, le ragioni del mancato rinnovo dell’incarico.

Il Fatto

Alcuni docenti, dopo avere svolto per almeno un anno funzioni di preside incaricato, avevano partecipato al corso-concorso riservato bandito con D.M. 3.10.2006 e erano stati nominati dirigenti scolastici. Avevano poi chiesto il riconoscimento dell’assegno ad personam previsto dall’art. 58 del CCNL 2002-2006, oltre agli arretrati, a partire dall’immissione in ruolo.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, valorizzando anche la contumacia dell’Amministrazione. La Corte di Appello di Salerno ha riformato la decisione, escludendo il diritto: i ricorrenti non rientravano tra coloro che fino al 31.8.2000 svolgevano funzioni direttive, né tra coloro che le avevano espletate in via continuativa, avendo ripreso, dopo il concorso, la prestazione come docenti prima del transito nella dirigenza. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. Il motivo ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un preciso accadimento storico-naturalistico, non una “questione” affrontata dalla sentenza né un fatto processuale (Cass. n. 21152/2014; Cass. n. 17761/2016). Alla contumacia del convenuto non può inoltre riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore (Cass. n. 14372/2023; Cass. n. 461/2015). Quanto alla dedotta novità del rilievo sulla discontinuità, la sentenza impugnata ha evidenziato che gli stessi ricorrenti avevano allegato di avere ripreso il servizio come docenti prima del transito in dirigenza.

I motivi terzo e quarto sono parimenti infondati, in conformità a un precedente in termini (Cass. n. 10630/2022). La Corte ricostruisce il quadro normativo e contrattuale: la dirigenza scolastica, istituita come autonoma area dal CCNQ 9.8.2000, l’art. 21 della legge n. 59 del 1997, il d.lgs. n. 59 del 1998 e gli artt. 25 e 29 del d.lgs. n. 165/2001, il sistema degli incarichi annuali ex art. 477 del d.lgs. n. 297/1994, superato dall’art. 1 sexies del d.l. n. 7/2005, convertito con legge n. 43/2005, che ha previsto la conferma degli incarichi e il corso-concorso riservato.

In questo contesto, l’art. 58 del CCNL 11.4.2006 ha introdotto, accanto alla retribuzione individuale di anzianità per gli ex capi di istituto, un trattamento speciale per gli incaricati annuali divenuti dirigenti mediante concorso riservato, accomunati dalla finalità di evitare che l’acquisizione della qualifica comportasse un peggioramento del trattamento già acquisito. La clausola, usando il termine “conservano”, è chiaramente volta a impedire la reformatio in peius nel passaggio di qualifica.

Da ciò l’esclusione dei ricorrenti: chi non era destinatario della conferma al momento del passaggio, essendo già restituito al ruolo di docente, non percepiva alcuna maggiorazione da conservare. Il trattamento retributivo di annualità pregresse era già stato perso con il mancato rinnovo e non poteva costituire l’elemento di comparazione. Le ragioni del mancato rinnovo o del ritardo nella conclusione del concorso sono irrilevanti, perché una eventuale responsabilità dell’Amministrazione non può giustificare l’accoglimento di una domanda di carattere retributivo.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 opera solo nell’ambito del sistema contrattuale e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non è parametro per sindacare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva, cui è affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici (Cass. n. 6553/2019; Cass. n. 19043/2017). Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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