No cumulo contributi italiani pre e post pensione estera nel pro rata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23037 del 22.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, l’art. 15, comma 5, della Convenzione italo-argentina del 3 novembre 1981, ratificata con legge n. 32/1983, impone allo Stato che liquida una pensione autonoma di computare i contributi versati nell’altro Stato. Una volta operato tale computo, gli stessi contributi non possono essere valorizzati una seconda volta dall’istituzione dell’altro Stato per riconoscere un ulteriore trattamento. Il lavoratore, pertanto, non può cumulare la contribuzione accreditata in Italia prima della decorrenza della pensione estera con quella versata successivamente, al fine di integrare il requisito del minimo annuale e ottenere un trattamento pro rata a carico dell’istituto italiano. Resta salva la diversa ipotesi della prosecuzione volontaria, che conduce a prestazioni autonome e distinte, estranee al sistema convenzionale.

Il Fatto

Il lavoratore ha maturato in Italia 45 settimane di contribuzione tra il 1946 e il 1947, prima di emigrare in Argentina. Ha poi versato contributi presso l’istituto previdenziale del luogo per circa trentotto anni, fino al 1989, ottenendo dal luglio 1989 la pensione di vecchiaia argentina, liquidata sulla sola contribuzione locale. Tra il luglio 1991 e il marzo 1993 ha versato ulteriori 47 settimane presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana.

Con istanza del 2010 ha chiesto all’INPS la liquidazione del pro rata, sommando i due periodi italiani per raggiungere il requisito minimo dell’anno di assicurazione. Il Tribunale di Isernia ha accolto la domanda; la Corte d’appello di Campobasso ha confermato l’accoglimento, limitandosi a fissare la decorrenza dei ratei alla domanda amministrativa. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 15 della Convenzione del 1981.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il motivo. Il Collegio richiama la propria decisione Cass., sez. lav., n. 22072 del 2020, che ha già escluso la pretesa del pensionato di cumulare la contribuzione accreditata prima e dopo la decorrenza della pensione argentina per raggiungere il requisito dell’anno di assicurazione. Quelle conclusioni vengono ribadite e si fondano su un dato normativo definito inequivocabile.

L’art. 15, comma 5, della Convenzione stabilisce che, quando la durata totale dei periodi compiuti sotto la legislazione di uno Stato non raggiunge un anno e non consente alcun diritto autonomo, l’istituzione di quello Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. L’istituzione competente dell’altro Stato deve invece tenerne conto, sia per l’acquisizione del diritto sia per il calcolo della prestazione. Ne deriva che lo Stato il quale riconosce la pensione in via autonoma è obbligato a computare i contributi versati nell’altro Stato, ma, una volta operato il doveroso computo, quegli stessi periodi non possono essere valorizzati una seconda volta.

La Corte respinge l’argomento difensivo fondato sul precedente Cass., sez. lav., n. 1782 del 1986, richiamato dalla sentenza impugnata. Quel precedente attiene al diverso ambito della prosecuzione volontaria della contribuzione: in tal caso si hanno prestazioni pensionistiche distinte, corrisposte autonomamente e non mediante totalizzazione internazionale, quindi fuori dal sistema convenzionale. L’irrilevanza della condotta omissiva dell’istituzione argentina, che non abbia valutato i contributi, è già risolta dal Collegio: al più, essa fonda una pretesa verso l’istituzione inadempiente.

Accolto il ricorso e cassata la sentenza, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. I contributi più vecchi devono essere computati dall’istituzione argentina in ossequio alla norma convenzionale; quelli più recenti sono insufficienti per rilevare autonomamente in Italia, mentre il lavoratore beneficia all’estero di una pensione autonoma e non totalizzata. La domanda è pertanto respinta, con compensazione delle spese dell’intero processo in ragione della peculiare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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