Estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 8836 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, aderita dalla parte contribuente prima della decisione, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità. Nel giudizio di cassazione l’estinzione consegue alla mancata presentazione, entro il termine del 31 dicembre 2020, dell’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6, salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. L’inserimento del contenzioso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 documenta la regolare definizione nelle forme dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197/2022.
Il Fatto
A seguito di iscrizione a ruolo, l’agente della riscossione notificava alla società contribuente una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004, per il mancato versamento di IRPEF, IRAP e IRES, con un totale comprensivo di interessi, sanzioni e pene pecuniarie. La cartella scaturiva dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e/o art. 5-bis del d.P.R. n. 633/1972.
La società impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Catania, che accoglieva il ricorso, preso atto dell’avvalimento del Decreto Milleproroghe, con compensazione delle spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la C.t.r. della Sicilia lo rigettava. L’Ufficio ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, deducendo la falsa applicazione di legge in ordine alla qualificazione delle agevolazioni come aiuti di Stato illegittimi. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che nelle more del giudizio di legittimità la contribuente ha aderito, in data 31 ottobre 2023, alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, allegando copia della domanda e della quietanza di versamento della prima rata.
Preso atto della documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 ai fini della definizione della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del citato decreto, il Collegio osserva che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, né risulta intervenuto un diniego della definizione poi impugnato ai sensi della stessa disposizione.
Da tali premesse deriva che il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. La Corte precisa che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Un ulteriore argomento conforta la conclusione: il contenzioso concerne un atto impositivo compreso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13/2023, diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento in tale elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197/2022.
Il motivo dell’Ufficio, incentrato sull’asserita incompatibilità delle agevolazioni con i principi comunitari, resta assorbito dalla declaratoria di estinzione. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Nota della Redazione
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