Sanzioni tributarie all’amministratore di fatto che usa la società come schermo (Cass. civ. Sez. V n. 8837 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla legge n. 326 del 2003, il quale pone le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica esclusivamente a carico della persona giuridica, non opera quando risulti che l’amministratore, anche di fatto, abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente come schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio vantaggio. In tale ipotesi viene meno la ragione giustificatrice della deroga e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. La qualità di amministratore di fatto presuppone un’ingerenza nella gestione societaria che, lungi dall’esaurirsi in atti eterogenei ed occasionali, presenti caratteri di sistematicità e completezza.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per l’anno 2009 nei confronti di una società e di due persone fisiche, quali soci occulti e amministratori di fatto, con recupero di maggiore imponibile, maggiori IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni. L’indagine della Guardia di finanza aveva evidenziato che gli interessati, per il tramite di più società amministrate da prestanomi, prive di beni strumentali e con sedi fittizie, avevano fornito manodopera a imprese del settore edilizio, realizzando sistematiche violazioni fiscali mediante dichiarazioni infedeli recanti costi e crediti IVA inesistenti, utilizzati in compensazione di ritenute e contributi.

Il ricorso dei due soggetti è stato rigettato dalla CTP di Napoli e l’appello dalla CTR della Campania. La Commissione regionale ha ritenuto che l’atto fosse stato notificato agli interessati non quali rappresentanti della società, ma in proprio, quali amministratori di fatto, chiamati a rispondere delle sanzioni per fatto proprio, accertandone l’ingerenza gestionale. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne dichiara tre inammissibili e uno infondato. Il primo motivo, incentrato sull’asserita notifica dell’atto alla società e non ai ricorrenti, è respinto perché fondato su un’errata lettura dell’atto impugnato: la notifica è stata effettuata in proprio, quali amministratori di fatto tenuti a rispondere delle sanzioni, come chiarito dal giudice d’appello.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, oltre che infondato. Il richiamo all’art. 2639 cod. civ. è inconferente, poiché riguarda la responsabilità penale dell’amministratore di fatto; inoltre il motivo contraddice l’accertamento in fatto della CTR, secondo cui i ricorrenti svolgevano in modo sistematico e continuativo ogni attività decisionale, gestendo gli aspetti economici, operativi e finanziari nei rapporti con clienti e dipendenti. La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 1546 del 2022, per cui chi è inserito nella gestione societaria, impartendo direttive e condizionando le scelte operative, è amministratore di fatto ove l’ingerenza, non episodica, riveli caratteri di sistematicità e completezza.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per mancata censura della ratio decidendi: la sentenza impugnata non ha equiparato amministratore di fatto e socio occulto, ma ha osservato che le emergenze poste a fondamento del primo accertamento possono valere anche per il secondo. L’affermazione è priva di autonomo significato decisorio, perché la responsabilità della persona fisica per le violazioni riferibili alla società non richiede l’accertamento della qualità di socio occulto.

Il quarto motivo è infine respinto nel merito. Il citato art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non trova applicazione quando il rappresentante o l’amministratore, anche di fatto, abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi a proprio vantaggio; in tal caso va ripristinata la regola generale che colpisce la persona fisica autrice dell’illecito, secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 1946 del 2023, Cass. n. 29038 del 2021, Cass. n. 12334 del 2019). La CTR, chiamando gli appellanti a rispondere di sanzioni per condotte proprie, non si è discostata da tale indirizzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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