Inammissibile il ricorso tardivo dell’Agenzia fiscale in materia di inquadramento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5735 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di lavoro non trova applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale, sicché il termine breve di impugnazione decorre senza interruzioni. Il ricorso per cassazione notificato oltre i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., è pertanto inammissibile. La questione di merito sull’inquadramento del dipendente transitato per mobilità resta assorbita dalla rilevata tardività dell’impugnazione.

Il Fatto

Una dipendente, già inquadrata in un ente locale nell’area D2 del comparto Regioni-Autonomie locali, è transitata per mobilità volontaria presso un’Agenzia fiscale con decorrenza dal 2.1.2004. Al momento del passaggio è stata collocata nella fascia retributiva C1, oggi corrispondente alla fascia F1 del comparto Agenzie fiscali. La lavoratrice ha rivendicato l’inquadramento nella fascia F2, sostenendo la corrispondenza tra l’area di provenienza e quella superiore di destinazione.

Il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo l’inquadramento nella fascia F2 e un risarcimento per perdita di chance. La Corte d’appello ha rigettato il gravame dell’Agenzia e, in parziale accoglimento di quello della lavoratrice, ha rideterminato in misura superiore il risarcimento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1406 cod. civ., dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 17 del CCNL Agenzie fiscali. Si contesta che la Corte territoriale abbia applicato un meccanismo di corrispondenza per tabelle astratte, omettendo la valutazione concreta delle mansioni svolte e del profilo corrispondente nell’ente di destinazione. Si nega, poi, l’applicabilità analogica del DPCM n. 446/2000 al trasferimento tra comparti diversi.

Il Collegio non affronta il merito. Rileva anzitutto che l’eccezione di tardività del ricorso è fondata. La sentenza impugnata è stata notificata in data 6.10.2017 e, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., il termine breve per l’impugnazione è di sessanta giorni.

Il ricorso è datato 22.1.2018 ed è stato notificato in data 5.2.2018. Poiché nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale, l’impugnativa è intervenuta dopo la scadenza del termine. La Corte dichiara perciò il ricorso inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte esclude infine il raddoppio del contributo unificato, poiché l’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012 richiama l’art. 158 del d.P.R. n. 115/2002 per le Agenzie fiscali, difettando il relativo presupposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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