Decreto ingiuntivo non opposto copre la nullità del contratto a monte (Cass. civ. Sez. I n. 8901 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che condanni al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole. Il giudicato sostanziale, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità, ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (giudicato per implicazione discendente). Ne deriva che il giudice del merito non può rilevare d’ufficio la nullità del titolo per violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993. Resta salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove.

Il Fatto

Il Giudice delegato al fallimento ha ammesso al passivo, in via chirografaria, un credito portato da decreto ingiuntivo munito di formula di definitiva esecutività, derivante da un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria regolato in conto corrente. La cessionaria del credito, per il tramite della mandataria, ha chiesto l’ammissione con privilegio fondiario ex art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo contro l’esclusione della prelazione, rilevando la nullità del finanziamento per violazione del limite di finanziabilità dell’ottanta percento del valore dei beni ipotecati. Ha respinto anche la richiesta di conversione del finanziamento fondiario in ipotecario ex art. 1424 c.c. e l’eccezione di giudicato endofallimentare. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte individua quale ragione più liquida la manifesta fondatezza del secondo motivo, con assorbimento dei restanti tre. È pacifico che il credito ammesso in via chirografaria risulta portato da decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento, e dunque è opponibile alla massa fallimentare.

Il decreto ingiuntivo innesca la provocatio ad opponendum, richiedendo che il debitore si attivi entro un certo termine per evitare che si formi il giudicato sulla ingiunzione (c.d. impositio silentii). A norma dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi dei suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo dell’azione e il bene della vita che ne forma oggetto. Entro tali limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile, comprese le questioni che, non dedotte, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione (giudicato implicito).

Con specifico riguardo al decreto ingiuntivo, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione copre l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui credito e rapporto si fondano, oltre all’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi precedenti al ricorso e non dedotti con l’opposizione.

La Corte chiarisce, in particolare, che il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di sue clausole: il giudicato si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità, ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.

Ne discende che il tribunale non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la nullità del titolo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, a prescindere dal fatto che tale ipotesi di nullità è stata successivamente smentita dalle Sezioni Unite n. 33719 del 2022. Il decreto impugnato è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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