Ricorso in cassazione inammissibile per genericità dei motivi e violazione dell’art. 366 (Cass. civ. Sez. III n. 4672 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, oltre a non enucleare con chiarezza la doglianza, omettono l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fondano ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non individuano la motivazione della sentenza impugnata che intendono criticare e non enucleano le norme di diritto asseritamente violate. La genericità e la mancanza di specificità della illustrazione dei motivi impediscono al giudice di legittimità di cogliere il contenuto sostanziale della censura e ne impongono la declaratoria di inammissibilità. Nel rito camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, la condotta processuale della parte può giustificare la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda origina da una domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti della società di servizi postali. La raccomandata contenente un atto di citazione a comparire davanti al giudice di pace, inoltrata a mezzo posta, non sarebbe stata recapitata presso la casella locata per effetto del servizio di inoltro attivato; la missiva fu restituita al mittente con la dicitura di destinatario sconosciuto. Il giudizio definito dal giudice di pace si concluse con la condanna della ricorrente al pagamento di una somma e delle spese, e la stessa dichiarò di avervi avuto conoscenza solo successivamente, in occasione della richiesta di pagamento avanzata dalla controparte sostanziale.

La domanda risarcitoria, proposta davanti al Tribunale, fu rigettata in primo grado per intervenuta prescrizione del diritto, con condanna alle spese. La Corte d’Appello ha confermato il rigetto. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato definito nella camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e applicabile al ricorso per effetto della disciplina transitoria dettata dall’art. 34, comma 7, del medesimo decreto. La parte ricorrente, con atto del 15.05.2023 e sulla base di nuova procura, aveva chiesto la decisione ai sensi del primo inciso del secondo comma della norma; su questa base è stata fissata la trattazione.

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio avanzata dalla ricorrente personalmente, che aveva addotto la rinuncia al mandato da parte del difensore. La rinuncia non è stata depositata e, anzi, il difensore aveva presentato l’istanza di decisione corredata da nuova procura rilasciata dalla parte stessa. La richiesta di rinvio è stata pertanto considerata non giustificata e si è dato corso alla decisione.

Nel merito, la Corte ha integralmente condiviso le ragioni esposte nella proposta di definizione. I due motivi si fondano su una tecnica espositiva che risulta incomprensibile: le considerazioni svolte sono del tutto generiche, prive di correlazione con la vicenda di causa, e si limitano a richiamare un’intestazione senza svilupparne il contenuto. Da qui il triplice profilo di inammissibilità.

In primo luogo, i motivi non rispettano l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché non forniscono l’indicazione specifica degli atti e dei documenti sui quali si fondano, secondo i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza della stessa Corte, richiamata nella proposta con le Sezioni Unite n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, nonché con le Sezioni Unite n. 8950 del 2022. In secondo luogo, i motivi difettano di specificità nella illustrazione, secondo il principio affermato da Cass. n. 4741 del 2005 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 7074 del 2017. In terzo luogo, manca del tutto l’individuazione della motivazione della sentenza impugnata che i motivi intenderebbero criticare, ancora in forza delle Sezioni Unite n. 7074 del 2017.

Il Collegio ha inoltre rilevato che il primo motivo non enuncia nemmeno nell’intestazione le norme di diritto violate e il secondo non indica il fatto omesso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. La Corte ha fatto applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., liquidando in favore della controricorrente un’ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata e una somma a favore della Cassa delle ammende, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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