Compensi all’avvocato del fallito soggetti a revocatoria fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 8900 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema della legge fallimentare la regola generale è la revocabilità dei pagamenti e dei negozi compiuti nel c.d. periodo sospetto, mentre le esenzioni di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. costituiscono vere e proprie eccezioni, da interpretare in stretta coerenza con l’interesse specifico che ciascuna di esse intende tutelare. I compensi pagati al difensore del debitore poi fallito non rientrano nell’esenzione della lett. f), perché il rapporto tra cliente e avvocato non è qualificabile come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa, ma appartiene all’area del lavoro professionale autonomo. Né opera l’esenzione della lett. a), riferita ai pagamenti delle forniture riconducibili all’oggetto tipico dell’attività di impresa. La questione di legittimità costituzionale della regola è manifestamente infondata, e la violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di cassazione, dovendo essere introdotta mediante eccezione di illegittimità costituzionale.

Il Fatto

Il tribunale aveva revocato, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., il pagamento eseguito dalla società poi fallita in favore del proprio avvocato, escludendo l’applicabilità delle esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, lett. a) e f), l. fall., e aveva condannato il professionista alla restituzione della somma.

La corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’impugnazione con ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, articolando quattro motivi; la procedura intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sosteneva che il compenso non potesse essere revocato, perché l’avvocato non può rifiutare la prestazione in presenza di inadempimento del cliente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la doglianza è una novità mai prospettata al primo giudice e, in ogni caso, non impugnata in appello, con formazione del giudicato interno ex art. 329 cod. proc. civ.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 24 Cost., per il timore che la revocatoria dissuadesse i difensori dall’assumere l’incarico in favore di società in decozione. La Corte ha rilevato che il contrasto con parametri costituzionali non può essere dedotto direttamente ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma va portato ad emersione mediante eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata, citando Cass., Sez. U., n. 25573 del 2020, Cass. n. 15879 del 2018 e Cass., Sez. U., n. 11167 del 2022.

Nel merito della questione, la Corte ha ricordato Cass. n. 19215 del 2005 e Cass. n. 24046 del 2006: le difficoltà dell’imprenditore nel reperire un difensore non dipendono dal contesto normativo, ma dalle oggettive difficoltà economiche, e il diritto di difesa trova tutela nel patrocinio a spese dello Stato. Le persone giuridiche insolventi possono accedervi alle condizioni dell’art. 144 d. lgs. n. 115/2002.

Il terzo motivo evocava gli artt. 3 e 35 Cost. per la mancata applicazione dell’esenzione della lett. f). La Corte, richiamando Cass. n. 26244 del 2021, ha ribadito che la norma tutela il lavoro in ogni sua forma, ma il rapporto tra cliente e avvocato, di carattere intellettuale, non è riconducibile a quella fattispecie; conferma decisiva viene dall’art. 67, comma 3, lett. g), l. fall., che presuppone la revocabilità dei compensi per servizi diversi (Cass. n. 13002 del 2019).

Il quarto motivo invocava l’esenzione della lett. a). Esso è inammissibile: il tribunale aveva addotto due rationes decidendi autonome e la seconda non è stata contestata, con conseguente difetto di interesse (Cass. n. 9752 del 2017). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con obbligo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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