Reati anteriori al rapporto non giustificano il licenziamento se già giudicati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8899 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Condotte costituenti reato possono integrare giusta causa di licenziamento anche se realizzate prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino, all’esito di una verifica giurisdizionale da svolgersi in astratto e in concreto, incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto. Fuori da tale ipotesi non si configura alcun obbligo di diligenza o fedeltà ex artt. 2104 e 2105 cod. civ. e, dunque, alcuna responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 2106 cod. civ. Il giudizio di integrazione del precetto elastico di cui all’art. 2119 cod. civ. è sindacabile in cassazione solo se la censura individui specificamente l’incoerenza rispetto agli standards sociali di riferimento.
Il Fatto
La società datrice di lavoro, operante in appalti con la pubblica amministrazione, acquisiva nel febbraio 2019 il certificato del casellario e quello dei carichi pendenti di un dipendente, assunto nel 2015 per passaggio diretto dal precedente titolare del servizio. Emergeva una condanna definitiva del 2008 per fatti del 2002-2003, relativi a reati in materia di stupefacenti, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. La società contestava quindi al lavoratore la violazione degli obblighi contrattuali e dei doveri di correttezza e buona fede, intimando il licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale di Lecce accertava l’illegittimità del recesso e disponeva la reintegrazione con indennità risarcitoria pari a dodici mensilità. La Corte d’appello confermava, ritenendo il fatto contestato insussistente sul piano giuridico. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce un principio già espresso in materia di condotte extralavorative integranti illecito penale: la responsabilità disciplinare presuppone una condotta posta in essere mentre il rapporto è in corso. Solo in presenza di un rapporto attivo sorgono gli obblighi di diligenza e fedeltà la cui violazione può fondare il potere disciplinare. Le clausole collettive che tipizzano come illecito disciplinare l’avere riportato condanne penali sono qualificabili come disciplinari solo se la condotta e la condanna si collocano durante il rapporto.
Tuttavia, precisa il Collegio, ciò non esclude che condotte criminose anteriori e non connesse al rapporto possano integrare giusta causa, purché giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto in atto e incompatibili con il vincolo fiduciario. Il giudice deve valutare in astratto e in concreto tale incompatibilità, secondo il principio di diritto affermato da Cass. n. 24259 del 2016, richiamato anche da Cass. n. 3076 del 2020.
Nel caso concreto i fatti risalgono al 2002-2003 e la irrevocabilità della condanna è del 2008, quindi anteriore all’assunzione del 2015. La Corte territoriale ha escluso che la società avesse allegato l’incidenza negativa di fatti così risalenti sulla funzionalità del rapporto, prospettando solo un rischio astratto. Il giudizio di merito non presenta incoerenze rispetto agli standards sociali di riferimento.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che il fatto contestato è insussistente ai fini del quarto comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, quando non abbia rilevanza disciplinare, con conseguente tutela reintegratoria. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e contributo unificato integrativo.
Nota della Redazione
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