Giudicato esterno sull’opposizione tardiva alla cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8906 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’inammissibilità dell’opposizione alla cartella esattoriale per tardività rende inoppugnabile il titolo e il credito che ne forma oggetto. Ne consegue che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può dichiarare la nullità della notifica di quella cartella, poiché la questione resta assorbita dal giudicato, a prescindere dalla sua fondatezza. Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio in cassazione, anche se formatosi successivamente alla pronuncia impugnata, e il suo accertamento risponde a un interesse pubblico volto a evitare giudicati contrastanti secondo il principio del ne bis in idem. Quando il giudicato deriva da una sentenza di legittimità, il giudice può accertarne l’esistenza anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, ricorrendo a strumenti informatici e banche dati.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione al pignoramento presso terzi notificatogli per un debito complessivo di euro 671.145,55, oggetto di quattro cartelle esattoriali. Eccepiva l’omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione dei crediti previdenziali in essa contenuti, oltre all’omessa notifica dell’atto di pignoramento, di cui disconosceva la sottoscrizione. Si costituiva solo l’ente di riscossione; l’INPS restava contumace e il terzo pignorato non rendeva la dichiarazione.

Il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione e dichiarava che l’ente di riscossione e l’INPS non avevano diritto di procedere a esecuzione forzata. La Corte d’Appello di Potenza accoglieva il gravame dell’ente, ravvisando un giudicato esterno formatosi su altra sentenza, relativa alla medesima cartella, confermata in appello. I ricorrenti impugnavano la decisione in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente la questione centrale: se il giudicato formatosi in un distinto giudizio sulla cartella presupposta precluda al giudice dell’opposizione all’esecuzione di pronunciarsi sulla validità della notifica. I ricorrenti sostenevano che la sentenza richiamata avesse ritenuto valida la notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., mentre la Corte d’Appello aveva motivato in senso opposto, riscontrando il difetto di prova sulla fase conclusiva del procedimento notificatorio.

Il motivo è infondato. Con la pronuncia della Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto era passata in giudicato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione alla cartella perché tardivamente proposta, oltre il termine dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Da ciò deriva che il Tribunale di Matera, quale giudice dell’opposizione all’esecuzione, non avrebbe mai potuto dichiarare la nullità della notifica di quella cartella: la questione doveva ritenersi ormai preclusa dal giudicato sull’inammissibilità dell’opposizione tardiva.

Tale giudicato ha reso inoppugnabile il titolo e il credito che ne forma oggetto, a prescindere dalla validità o meno della notifica, questione assorbita. La Corte conferma quindi la soluzione della Corte d’Appello di Potenza, che ha correttamente applicato l’art. 2909 cod. civ., ancorché con motivazione da integrare nei sensi indicati.

Quanto al secondo motivo, relativo all’assenza dell’attestazione di giudicato da parte della cancelleria, il motivo è parimenti infondato. La sentenza d’appello richiamata è passata in giudicato a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. 35536/2021 del 19/11/2021, che dichiarò improcedibile il ricorso per mancato deposito. La Corte ribadisce che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, trattandosi di elemento assimilabile ai comandi giuridici e rispondente all’interesse pubblico di evitare giudicati contrastanti. Il suo accertamento non è patrimonio esclusivo delle parti e può avvenire anche mediante strumenti informatici e banche dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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