Rinvio per relationem nella contestazione disciplinare: nullità per genericità se l’atto è ignoto all’incolpato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 238 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione disciplinare nel pubblico impiego è nulla per genericità, con conseguente illegittimità della sanzione, quando manchi l’indicazione dei fatti materiali addebitati. Il rinvio per relationem a fonti esterne alla contestazione è consentito solo se riguarda atti di cui il dipendente incolpato abbia già conoscenza. L’avvenuto esercizio del diritto di accesso agli atti istruttori, garantito dall’art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non è di per sé sufficiente a superare il vizio di genericità. La condotta del dipendente che proponga denuncia o querela costituisce espressione del diritto di difesa, essendo rimessa all’autorità giudiziaria ogni valutazione sulla fondatezza dei fatti denunciati.
Il Fatto
Un dipendente comunale, istruttore amministrativo preposto all’ufficio tecnico, veniva licenziato per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 59, comma 9, punto 2, lett. d) del CCNL di comparto 21.5.2018. L’addebito riguardava la proposizione di una denuncia a carico del Sindaco e di un consigliere comunale e la sua diffusione ad autorità non competenti, con l’asserito intento di diffamare l’amministrazione.
Il Tribunale rigettava la domanda del lavoratore, ma la Corte d’Appello, in riforma, dichiarava nulla la contestazione disciplinare per genericità, mancando l’indicazione dei fatti materiali in concreto addebitati, con totale compromissione del diritto di difesa. Il giudice del gravame escludeva altresì la proporzionalità della sanzione espulsiva. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, tutti ritenuti inammissibili in quanto risolventisi nella mera confutazione delle valutazioni di merito, senza un’effettiva contrapposizione alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Quanto al primo motivo, concernente la genericità della contestazione, la Corte ha rilevato come il Comune ricorrente non si fosse confrontato con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui nella contestazione disciplinare le disposizioni asseritamente violate possono anche mancare, mentre è imprescindibile l’individuazione della condotta. Ha inoltre ribadito che il rinvio per relationem a fonti esterne è ammesso solo se riguarda atti già noti all’incolpato, essendo irrilevante che questi abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori ai sensi dell’art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
L’inammissibilità del primo motivo è stata considerata assorbente, poiché, una volta esclusa la specificità della contestazione, ne risulta minato l’intero procedimento disciplinare, con conseguente illegittimità della sanzione. Il secondo motivo, relativo alla violazione della normativa sulla privacy, è stato ritenuto infondato, essendo stata la trasmissione della denuncia circoscritta alle autorità giudiziarie e di polizia coinvolte. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la Corte territoriale aveva puntualmente valutato la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione, anche considerando l’eventuale carattere calunnioso della denuncia, poi archiviata, circostanza ritenuta non sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’infondatezza dei fatti.
Infine, la Corte ha escluso ogni rilevanza alla dedotta questione di costituzionalità relativa all’art. 15 Cost., osservando come la stessa dovesse riguardare la legittimità di una norma e non di un comportamento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alla refusione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.