Conflitto negativo competenza TRAP inammissibile se tardivo e su regola valore (Cass. civ. Sez. 3 n. 9190 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio, davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l’art. 38 cod. proc. civ., in virtù del rinvio residuale operato dalla norma di salvaguardia dell’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933. Il conflitto negativo di competenza è inoltre inammissibile quando, contestando la competenza per materia del giudice della riassunzione, non alleghi l’esistenza di una competenza per materia di eguale natura in capo al giudice a quo o a un terzo giudice, ma si risolva nella prospettazione di una mera competenza per valore. Il potere di conflitto non si configura se il giudice ad quem dissente solo dalla valutazione sulla sussistenza della propria competenza per ragioni di materia.

Il Fatto

Due proprietari hanno promosso davanti al Tribunale di Napoli una domanda risarcitoria per i danni subiti da immobili di loro proprietà, inghiottiti da una voragine apertasi nel terreno a causa di una perdita della rete acquedottistica e fognaria. Il giudizio è stato inizialmente radicato contro il Comune; i ricorrenti sono stati poi autorizzati a integrare il contraddittorio nei confronti della società di gestione dell’acquedotto, che ha proposto domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia della compagnia assicurativa.

La compagnia ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale partenopeo. Accolta l’eccezione, la causa è stata riassunta davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, che a sua volta ha dubitato della propria competenza e ha proposto, con ordinanza del 16 febbraio 2023, regolamento di competenza d’ufficio a norma dell’art. 45 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il regolamento inammissibile per una duplice, gradata ragione. Il primo profilo è di carattere processuale e riguarda il tempo dell’iniziativa. Il giudice rimettente non ha elevato il conflitto nella prima udienza di trattazione, ma ha addirittura fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni e di decisione, dopo una riassunzione risalente al 2016.

Il Collegio ribadisce che, davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione. Trova applicazione anche in quel giudizio l’art. 38 cod. proc. civ., per il rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, poiché l’art. 161 dello stesso regio decreto regola specificamente soltanto l’ipotesi del regolamento rimesso all’iniziativa delle parti. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 6-3, ord. 20 settembre 2016, n. 18357, nonché Cass. Sez. Un., ord. 25 novembre 2011, n. 24903 e Cass. Sez. 6-3, ord. 23 luglio 2010, n. 17452.

Il secondo profilo è di carattere sostanziale e riguarda l’oggetto della contestazione. Il regolamento è diretto a garantire l’osservanza non già di una regola di competenza per materia esistente in capo a un ufficio giudiziario, bensì di una regola di competenza per valore. Il giudice rimettente, negando la propria competenza per materia, non afferma l’esistenza di una competenza di eguale natura in capo al Tribunale ordinario di Napoli, davanti al quale la causa dovrebbe tornare proprio in forza di una competenza per valore del giudice indicato come competente.

Il Collegio applica il principio secondo cui, quando il giudice della riassunzione riceve la causa di cui altro giudice ha dismesso la competenza, non è sufficiente a giustificare l’elevazione del conflitto la circostanza che il giudice ad quem dissenta dalla valutazione sulla sussistenza della propria competenza per ragioni di materia; è invece necessario che individui l’esistenza sulla controversia di una competenza per materia del giudice a quo o di un terzo giudice. Sul punto è richiamata Cass. Sez. 6-3, ord. 10 luglio 2013, n. 17074. Il regolamento è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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