Dirigenti medici di struttura complessa: nessun compenso per lavoro straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9251 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti del dirigente medico preposto a una struttura complessa non è configurabile, sul piano giuridico, il diritto al compenso per lavoro straordinario. La disciplina collettiva applicabile alla dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale quel diritto, senza che sia possibile distinguere tra il superamento dell’orario preordinato ai risultati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. La complessiva prestazione del dirigente è funzionale al conseguimento degli obiettivi propri dell’incarico affidatogli. Una compensazione delle ore eccedentarie è riconosciuta solo dove il contratto collettivo la preveda espressamente, come per l’attività connessa alle guardie mediche e alla pronta disponibilità. L’eventuale inattuazione aziendale del sistema premiale non legittima la rivendicazione del compenso per lavoro straordinario, ma può al più fondare un’azione risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico responsabile di una struttura complessa di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ha agito per ottenere il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto in un arco temporale pluriennale. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione proposta dalla struttura sanitaria al decreto ingiuntivo; la Corte d’Appello di Bari ha confermato quella decisione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9146 del 2009 e rilevando che il contratto collettivo applicabile compensa l’eccedenza oraria con la sola retribuzione di risultato.
Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo l’errata interpretazione delle clausole contrattuali sull’orario e sul trattamento accessorio, la sussistenza di una prassi aziendale di segno contrario, il superamento del limite di ragionevolezza in rapporto alla tutela della salute e la proponibilità dell’azione di indebito arricchimento. La struttura sanitaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione centrale: se il dirigente medico preposto a struttura complessa possa vantare un diritto al compenso per le prestazioni rese oltre l’orario contrattuale. La risposta è negativa. La Corte osserva che le disposizioni del contratto collettivo applicabile, relative all’orario e alla retribuzione di risultato, sono di contenuto analogo a quelle già esaminate dalla giurisprudenza di legittimità e vanno lette in continuità con essa.
Il percorso argomentativo muove dalle Sezioni Unite n. 9146 del 2009, secondo cui la clausola che prevede una retribuzione di risultato compensativa dell’eventuale superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato esclude, in generale, il diritto del dirigente incaricato della direzione di struttura a essere compensato per lavoro straordinario. Non è ammessa la distinzione tra eccedenza preordinata ai risultati e eccedenza imposta da esigenze del servizio ordinario, perché l’intera prestazione del dirigente è finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’incarico.
Il principio è stato ribadito per il personale dirigente anche in posizione non apicale, rispondendo a esigenze comuni all’intera dirigenza e a una lettura sistematica delle norme contrattuali. Dove il contratto ha inteso riconoscere una compensazione delle ore straordinarie lo ha previsto espressamente, come per le guardie mediche e la pronta disponibilità. L’interpretazione dei giudici di merito è dunque condivisa e conforme ai canoni letterale e sistematico.
Quanto agli altri motivi, la Corte li dichiara inammissibili o infondati. La deduzione di una prassi aziendale non investe la ratio decidendi, fondata sulla non configurabilità giuridica del lavoro straordinario. Le censure relative al periodo coperto dal previgente contratto collettivo e al superamento del limite di ragionevolezza non tengono conto della motivazione di appello e omettono di indicare gli atti in cui le questioni sarebbero state prospettate in merito. L’azione di indebito arricchimento resta esclusa per la natura sussidiaria del rimedio, potendo il dirigente chiedere la retribuzione di risultato o agire per il risarcimento del danno. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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