Contratti a termine ESA: stagionalità reale e onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21156 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Ente Sviluppo Agricolo è ente pubblico non economico e non è qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti a tempo determinato dallo stesso conclusi non si applica la disciplina degli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. La deroga al limite massimo di trentasei mesi prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 e 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 opera, anche in agricoltura, solo per attività stagionali in senso stretto, aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte. L’elenco di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica. Sul datore di lavoro grava l’onere di provare la stagionalità delle prestazioni; il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell’Ente Sviluppo Agricolo presso un centro di meccanizzazione agricola, con mansioni di operaio agricolo, conducente di macchine e mezzi e addetto alla loro manutenzione. I contratti a tempo determinato sono stati conclusi tra il 2009 e il 2018, per un numero di giornate variabili da 101 a 213.
Il lavoratore ha chiesto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine, in violazione dei limiti del d.lgs. n. 368/2001. Il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda; la Corte d’Appello di Palermo, in riforma, l’ha rigettata, ritenendo legittima la deroga alla disciplina del lavoro a termine per la natura oggettiva dell’attività agricola e per la legislazione speciale della Regione Sicilia. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sulla notificazione dell’atto d’appello al domicilio digitale di un solo procuratore, è infondato. La Corte conferma che è valida la notifica eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale, corrispondente a quello del pubblico elenco, e che, in caso di pluralità di procuratori, la rappresentanza tecnica esplica i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati.
I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte richiama una nutrita serie di propri precedenti e ne enuncia i principi, dando loro continuità. L’ESA non è imprenditore agricolo: gli scopi e i compiti delineati dalla legislazione regionale ne confermano la natura di ente pubblico non economico, assoggettato al d.lgs. n. 165/2001.
Quanto alla stagionalità, il concetto va inteso in senso rigoroso: comprende solo le situazioni aziendali preordinate a un espletamento temporaneo, limitato a una stagione, e aggiuntive rispetto alle attività normalmente svolte dall’impresa. L’elenco delle attività stagionali è tassativo e vincola anche la contrattazione collettiva. Il datore non può adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dalla lavorazione stagionale.
Ne deriva l’errore della Corte territoriale, che ha richiamato l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 pur in assenza della qualità di imprenditore agricolo in capo all’ente, ed ha escluso la stagionalità quale requisito necessario. La ciclicità dell’attività agricola non giustifica eccezioni: chi è addetto stabilmente a esigenze permanenti deve essere dipendente a tempo indeterminato.
Spettava al giudice di merito l’accertamento in concreto delle mansioni, anche in ragione dell’onere probatorio gravante sul datore circa il riferimento contrattuale alla stagionalità e la riconducibilità delle prestazioni all’elenco tassativo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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