Dichiarazione IVA emendabile se l’errore è riconoscibile dall’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 9073 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dei redditi e dell’IVA costituisce una mera esternazione di scienza e di giudizio, non un atto negoziale, ed è pertanto emendabile quando dall’errore del dichiarante derivi l’assoggettamento a oneri contributivi più gravosi. Il principio vale anche per la dichiarazione di adeguamento agli studi di settore compilata mediante il quadro VA, che assume valore negoziale e diviene irretrattabile solo se il contribuente non dimostra che l’errore era conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione finanziaria. Il giudice di merito che ometta di vagliare complessivamente gli elementi contraddittori della dichiarazione viola i principi di diritto enunciati in materia.

Il Fatto

Una società riceveva una cartella di pagamento per omesso versamento dell’IVA, fondata sulla compilazione del rigo VA42 della dichiarazione, destinato al riconoscimento di maggiori corrispettivi per adeguamento agli studi di settore, cui non aveva fatto seguito il versamento. La società sosteneva l’erronea compilazione del rigo, avendo inserito nella medesima dichiarazione, al rigo RF1, una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

La Commissione tributaria provinciale rigettava l’impugnazione e la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, ritenendo che la contribuente avesse essa stessa indicato un valore imponibile di adeguamento e che, in presenza di una compilazione contraddittoria, fosse suo onere manifestare la reale volontà con una dichiarazione integrativa, restando salva l’istanza di rimborso. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la società lamentava la violazione dell’art. 6 dello Statuto del contribuente per l’omesso avviso bonario. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché la sentenza impugnata non tratta affatto della violazione prospettata e il ricorso non indica dove la questione sia stata sollevata in appello.

Il secondo motivo, incentrato sull’art. 2 d.P.R. n. 322/1998, è invece accolto. La Corte richiama la formulazione ratione temporis dei commi 8 e 8 bis, che consentono l’integrazione della dichiarazione per correggere errori o omissioni, e ricorda il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le dichiarazioni costituiscono dichiarazioni di scienza, emendabili e ritrattabili quando espongano il dichiarante a oneri più gravosi.

La Corte sottolinea però il limite del principio. Quando la legge subordina un beneficio fiscale a una precisa manifestazione di volontà, compiuta mediante la compilazione di un modulo, la dichiarazione assume valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che l’errore fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione.

Nel caso concreto la compilazione presentava elementi contraddittori: il rigo VA42 per l’adeguamento agli studi di settore e, nella stessa dichiarazione, il rigo RF1 con una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore. Il giudice di appello non ha ponderato complessivamente tali dati, omettendo di valutare se l’ipotesi rientrasse nella fattispecie dell’errore riconoscibile. Per questa ragione il motivo è accolto e il terzo resta assorbito.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che procederà all’esame dell’appello attenendosi ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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