Clausola sociale e diritto all’assunzione nel cambio di appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9273 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 del CCNL igiene ambientale, come rinnovato dal verbale di intesa 14/5/2009, attribuisce ai lavoratori addetti allo specifico appalto, in forza a tempo indeterminato presso l’azienda cessante nei 240 giorni precedenti, un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione nei confronti dell’impresa subentrante. La procedura di consultazione sindacale prevista dalla stessa clausola sociale non integra il diritto, ma è volta soltanto a verificare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive già individuate dalla norma contrattuale ai fini delle singole assunzioni. Ne consegue che la mera svista o dimenticanza nella compilazione degli elenchi non può pregiudicare il diritto del lavoratore in mancanza di altra giustificata ragione. Il rapporto va costituito con sentenza di condanna all’assunzione, non costitutiva ex art. 2932 cod. civ., con decorrenza dal sorgere dell’obbligo. La sopravvenuta cessazione dell’appalto non estingue automaticamente il diritto né il risarcimento del danno da mancata assunzione.

Il Fatto

La società subentrante nell’appalto di igiene urbana apportato da un Comune non aveva assunto cinque lavoratori che facevano parte dell’organico del precedente gestore, addetti in via ordinaria al servizio di raccolta differenziata. I nominativi non erano stati inseriti nell’elenco dei dipendenti da assegnare al consorzio costituito tra i precedenti affidatari.

La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, accoglieva l’appello dei lavoratori e ordinava alla società di assumerli con la qualifica e l’inquadramento posseduti alle dipendenze della precedente impresa, con decorrenza dall’1/6/2011, condannandola al risarcimento del danno e alle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’interpretazione della clausola sociale. Secondo la ricorrente, l’art. 6 non porrebbe in capo al subentrante un obbligo specifico di assunzione né attribuirebbe ai lavoratori un diritto soggettivo, ma solo un obbligo di contrarre con la stazione appaltante e le organizzazioni sindacali per un accordo volto alla salvaguardia dell’occupazione. La censura è infondata.

La norma contrattuale è specifica: l’impresa subentrante assume “ex novo” tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto nei 240 giorni precedenti. L’unica condizione è la presenza nell’organico aziendale in quel periodo. La procedura sindacale serve a perfezionare in tempo utile l’assunzione, ma non contempla una negoziazione sul diritto dei soggetti già individuati con sufficiente specificazione dalla clausola; essa verifica soltanto le condizioni oggettive e soggettive ai fini delle singole assunzioni.

Non rileva il precedente richiamato dalla ricorrente, reso su diversa fattispecie e disciplina contrattuale, ove la negoziazione prevedeva la ricerca di soluzioni idonee a garantire possibile occupazione. Nel caso in esame il mantenimento del livello occupazionale è espressamente stabilito dalla norma contrattuale. Nello stesso senso la sentenza rescindente n. 13179/2017 e Cass. n. 20192/2011. La censura di violazione della disciplina europea è inammissibile, perché non sollevata nei precedenti gradi e comunque estranea al principio di diritto devoluto al giudice di rinvio.

Il secondo e il terzo motivo denunciano l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte rileva che la Corte d’appello ha accertato il diritto su entrambe le fonti invocate, l’art. 6 del CCNL e l’art. 24 del capitolato, e che il diritto dei lavoratori si fonda anche soltanto sull’art. 6. Non rileva la presenza dei nominativi negli elenchi: decisiva è l’appartenenza effettiva all’organico aziendale. Quanto alla cessazione dell’appalto al 31 luglio 2013, essa non produce automatici effetti estintivi del rapporto né del danno da mancata assunzione, potendo l’attività della datrice di lavoro essere continuata; solo la cessazione definitiva dell’attività aziendale potrebbe far venir meno il presupposto del risarcimento, se accompagnata da un legittimo licenziamento.

Il quarto motivo esclude effetti retroattivi per la natura costitutiva della sentenza ex art. 2932 cod. civ.. La Corte chiarisce che il giudice di merito non ha emesso una sentenza costitutiva, ma ha ordinato l’assunzione con sentenza di condanna, previo accertamento del diritto dal momento in cui sorgeva l’obbligo, e ha liquidato il risarcimento fino all’assunzione effettiva. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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