Vittima del dovere: status imprescrittibile ma prescrittibili i ratei maturati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9449 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, ha natura di status e rende imprescrittibile l’azione volta al suo accertamento. Non sono invece imprescrittibili i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge si estinguono per prescrizione nel termine ordinario decennale. Ne consegue che è corretta la decisione che, riconosciuto lo status, dichiari prescritti i ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa.

Il Fatto

La madre di un militare deceduto nel 2006 durante un’esercitazione di tiro, in proprio e nella qualità di erede, chiedeva al Ministero della Difesa il riconoscimento dello status di vittima del dovere del figlio, con attribuzione dei relativi benefici assistenziali. Il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 421/2023, accoglieva parzialmente il gravame, ravvisando i presupposti del beneficio e ritenendo non prescritto il diritto, trattandosi di status; dichiarava però prescritti i ratei maturati prima del decennio anteriore alla domanda amministrativa. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi; la controricorrente resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono la prescrittibilità della condizione di vittima del dovere e dei connessi diritti economici. Il Ministero sosteneva che anche lo status costituisse un diritto soggettivo, sia pure di natura assistenziale, e come tale soggetto a prescrizione, con conseguente estinzione dell’intero diritto di credito.

La Corte richiama l’orientamento consolidato — Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23 e molte altre — secondo cui la condizione di vittima del dovere ha natura di status, con imprescrittibilità dell’azione di accertamento, ma non dei benefici economici che ne costituiscono il presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali.

A tale indirizzo il Collegio dà continuità. La Corte d’appello ha quindi correttamente distinto: imprescrittibile lo status e dei soggetti equiparati; prescrittibili, nel termine decennale, i ratei maturati prima del decennio antecedente la domanda amministrativa. I primi due motivi sono infondati. Il diritto di credito unitario prospettato dall’Amministrazione non sposta la regola, poiché la periodicità del versamento fraziona le singole pretese.

Il terzo motivo, con cui si deduceva il difetto di legittimazione passiva del Ministero per i benefici diversi dalla speciale elargizione una tantum e dagli assegni vitalizi, è inammissibile: l’Amministrazione non indica dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, così formulando la doglianza per la prima volta in sede di legittimità, né specifica i benefici correlati allo status rispetto ai quali sarebbe priva di legittimazione.

Il ricorso è rigettato, con condanna del Ministero alle spese di lite. Il Collegio esclude il raddoppio del contributo unificato, richiamando Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016: l’obbligo di versare l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante la prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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