Ricorso in cassazione, doppia conforme e onere di specificità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15295 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di appello integralmente confermativa della decisione di primo grado è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., quando il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce conformi e non dimostri che esse sono tra loro diverse. È altresì inammissibile il motivo che si sostanzi nella sollecitazione di una rinnovata valutazione del materiale probatorio, poiché il giudizio di legittimità non consente di riesaminare il merito della vicenda processuale ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito. Parimenti inammissibile è la censura volta a introdurre in cassazione una questione non specificamente affrontata dal giudice di appello, ove il ricorrente non alleghi l’avvenuta deduzione di essa nei gradi precedenti e non indichi l’atto in cui lo avrebbe fatto.
Il Fatto
Una società, in solido con un proprio amministratore, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Direzione territoriale del lavoro aveva irrogato sanzioni amministrative per omessa registrazione sul libro unico del lavoro dei dati di un dipendente, omessa consegna della comunicazione di inizio del rapporto e omessa comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione.
Il tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado e respingeva anche l’opposizione dell’amministratore, la cui posizione non era stata esaminata in primo grado. La società ricorreva quindi per cassazione con tre motivi, mentre l’amministrazione intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e la falsa ricostruzione dell’istruttoria, contestando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha rilevato un duplice profilo di inammissibilità. Da un lato opera la preclusione derivante dal doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., perché il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrandone la diversità, come richiesto da Cass. n. 26774 del 2019, Cass. n. 19001 del 2016 e Cass. n. 5528 del 2014.
Dall’altro lato il motivo sollecita una rinnovata valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità: alla Corte spetta solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale, mentre al giudice di merito compete in via esclusiva individuare le fonti del convincimento, controllarne l’attendibilità e scegliere tra le risultanze processuali (Cass. n. 331 del 2020, Cass. n. 7007 del 2015, Cass. n. 7921 del 2011, Cass. n. 15693 del 2004).
Il secondo motivo censurava il difetto di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione in violazione dell’art. 18, comma 2, legge n. 689/1981. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché si risolve in una mera contrapposizione valutativa: il giudice di appello aveva ampiamente argomentato sull’assolvimento chiaro e puntuale dell’onere motivazionale, ammettendo anche il rinvio per relationem ad altri atti del procedimento, in linea con Cass. n. 17104 del 2009 e Cass. n. 2882 del 1992. Il ricorrente, inoltre, non aveva trascritto né esposto per riassunto il contenuto dell’ordinanza, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., limitandosi a una quaestio facti estranea al sindacato di legittimità.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’amministratore, osservando che, per il carattere personale della responsabilità ex art. 3 legge n. 689/1981, era ininfluente la nomina successiva di un diverso amministratore. Il ricorrente non si è confrontato con tale affermazione, introducendo invece il tema della validità della notifica dell’ordinanza a soggetto non più amministratore né dipendente, questione non affrontata dal giudice di merito: era quindi suo onere allegare la deduzione nei gradi precedenti e indicare lo specifico atto, ciò che non è avvenuto.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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