Soggettività passiva catastale spetta all’intestatario della particella (Cass. civ. Sez. V n. 9531 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia catastale la soggettività passiva si individua in capo al soggetto cui il diritto civile assegna la titolarità del diritto reale sull’unità immobiliare, a prescindere dalle risultanze della visura catastale. Gli atti attributivi o modificativi della rendita hanno rilievo giuridico nei soli confronti degli intestatari della relativa partita, ai sensi dell’art. 74 della legge n. 342/2000. Ne consegue che la legittimazione a impugnare il provvedimento di attribuzione della rendita spetta esclusivamente all’intestatario della particella. La nozione di “possessori” di cui all’art. 8 della legge n. 679/1969 non individua una categoria ulteriore rispetto a quella degli intestatari censiti in catasto.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili presentava una procedura DOCFA relativa a un’unità immobiliare destinata a impianto fotovoltaico, chiedendo lo scorporo del valore dei pannelli e del costo del terreno. L’Agenzia delle entrate rideterminava il classamento con avviso di accertamento catastale, rettificando i valori proposti.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il ricorso della società rilevando il difetto di legittimazione passiva della stessa, in quanto conduttrice del suolo e non proprietaria dell’immobile. L’Agenzia ricorreva in Cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’individuazione del soggetto passivo in materia catastale, muovendo dalla natura del catasto come strumento a finalità prevalentemente fiscali. La rendita catastale esprime l’attitudine dell’unità a produrre reddito e diventa indice di capacità contributiva del soggetto che risulta intestatario in catasto.
La Corte distingue la funzione strumentale immediata della rendita, che opera nelle figure impositive in cui la proprietà o il diritto reale di godimento sono assunti a indice di capacità contributiva (art. 37 del d.P.R. n. 917/1986, art. 5 del d.lgs. n. 504/1992), dalla funzione mediata, che opera quando la capacità è correlata al valore venale dell’immobile.
Da queste premesse la Corte trae il principio per cui la soggettività passiva catastale va individuata in capo al titolare del diritto reale secondo il diritto civile, indipendentemente dalle risultanze della visura catastale. Richiama il precedente Cass. n. 31173 del 2023, secondo cui legittimato passivo e attivo in materia catastale è solo l’intestatario della particella.
Gli atti attributivi o modificativi delle rendite hanno rilievo nei soli confronti degli intestatari della partita, come desumibile dall’art. 74 della legge n. 342/2000, che prevede la notificazione esclusivamente a tali soggetti. Pertanto la legittimazione all’impugnazione spetta solo all’intestatario. Né vale il richiamo all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché il soggetto passivo diverso dall’intestatario ha un interesse temporaneo e di mero fatto. La nozione di “possessori” dell’art. 8 della legge n. 679/1969 non amplia la categoria degli intestatari.
Il primo motivo è quindi rigettato; gli ulteriori motivi restano assorbiti. Nulla sulle spese, non avendo la società intimata svolto difese.
Nota della Redazione
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