Spese processuali tributarie e divieto di reformatio in peius in appello (Cass. civ. Sez. V n. 34871 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nella soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella motivazione e non illogiche o erronee. Il giudice d’appello non può riformare d’ufficio la condanna alle spese disposta dal primo giudice in assenza di specifico motivo d’impugnazione sul capo relativo, operando la preclusione da giudicato. La violazione dei criteri di liquidazione e compensazione è denunciabile in sede di legittimità come violazione di legge.
Il Fatto
La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, condannando l’agente della riscossione al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1.500,00. Investita dell’appello proposto dall’agente, la commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame e compensato le spese per i due gradi di merito.
Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, lamentando la compensazione delle spese del primo grado disposta in assenza di impugnazione sul punto e in difetto di gravi ed eccezionali ragioni. L’agente della riscossione si costituisce tardivamente al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla regola per cui il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia di merito, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché l’onere va ripartito in relazione all’esito complessivo della lite. In caso di conferma, invece, la decisione sulle spese può essere modificata solo se il relativo capo abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.
Nel caso esaminato la commissione regionale, in assenza di impugnazione dell’agente sul punto, non aveva il potere di riformare la condanna alle spese del primo giudice, convertendola in compensazione. La Corte richiama il principio espresso da Cass. Sez. 3 n. 33412 del 2024 e da Cass. Sez. 3 n. 27606 del 2019, secondo cui la preclusione da giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della fase precedente.
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva giustificato la compensazione con l’esito controverso della notificazione della cartella. La motivazione è però illogica e contraddittoria, poiché l’errore sul numero civico non è addebitabile alla condotta del contribuente e non integra una ragione grave ed eccezionale.
La Corte richiama Cass. Sez. 5 n. 23592 del 2024, per cui la compensazione è ammessa, oltre che nella soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da enunciare espressamente, e Cass. Sez. 5 n. 9312 del 2024, che qualifica la compensazione sorretta da ragioni illogiche o erronee come violazione di legge denunciabile in legittimità.
In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte conferma la condanna alle spese del primo grado e condanna l’agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio d’appello e di legittimità, liquidate rispettivamente in euro 2.000,00 e in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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