Redditometro, prova contraria e risorse del coniuge (Cass. civ. Sez. V n. 9650 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito complessivo mediante il c.d. redditometro, la prova contraria ammessa dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 può riferirsi alla complessiva posizione reddituale del nucleo familiare, ma non si esaurisce nella mera allegazione del rapporto di coniugio. Il contribuente che deduca di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge è onerato della dimostrazione di elementi sintomatici della disponibilità, dell’entità e della durata del possesso delle somme, non essendo alterati gli ordinari criteri di imputazione dell’onere della prova. Il giudice che ritenga insufficiente la provvista del coniuge deve valutare l’intera vita lavorativa di questi e non un arco temporale limitato, senza liquidare la capacità di risparmio su un calcolo matematico parziale.
Il Fatto
La contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2002. L’ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, accertando un maggior reddito di oltre 36.000 euro. La rettifica muoveva dal riscontro di beni e situazioni indicatori di capacità contributiva, tra cui la compravendita di un terreno agricolo per un corrispettivo di 800.000 euro e la titolarità di immobili, a fronte di redditi dichiarati di poco superiori a 1.600 euro annui.
La C.t.p. di Lecce accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La C.t.r. della Puglia, in riforma, accoglieva l’appello dell’ufficio e condannava la contribuente alle spese. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo, trattati congiuntamente per connessione oggettiva, sono ritenuti fondati. La ricorrente lamenta che la C.t.r. non abbia riconosciuto natura liberale alle erogazioni effettuate dal coniuge mediante assegni circolari per l’acquisto del complesso immobiliare, e che non abbia valutato l’attività di impresa esercitata dal coniuge per oltre trent’anni, parametrando la capacità di risparmio ai soli anni dal 1999 al 2002.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la prova contraria nel redditometro implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli (Cass. Sez. V n. 27851 del 2018). Tale prova non consiste però nella mera allegazione del rapporto di coniugio, ma nella dimostrazione di elementi sintomatici che, in conseguenza del vincolo personale, il contribuente abbia potuto ricevere rimesse sufficienti a fronteggiare le spese sostenute.
Il Collegio richiama altresì il principio per cui, ove il contribuente deduca che la spesa deriva da risorse di natura non reddituale godute dal nucleo familiare, egli è onerato della prova della disponibilità, dell’entità e della durata del possesso, dovendo produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o potuto accadere (Cass. Sez. V n. 16637 del 2020).
Il fatto che il reddito del coniuge possa rilevare ai fini dell’accertamento sintetico non altera gli ordinari principi di imputazione dell’onere della prova: spetta al contribuente che alleghi gli aiuti economici del coniuge dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici della provvista assicurata dal medesimo.
Nella specie la C.t.r. ha fatto malgoverno di tali principi. Non ha disaminato compiutamente tutte le prove, in particolare la donazione indiretta asserita come effettuata dal marito in sede di acquisto dell’immobile di Copertino e la documentazione bancaria attestante il prelievo di 750.000 euro da conti intestati al coniuge. Ha ritenuto il reddito del marito, pari a 300.859 euro per gli anni dal 1999 al 2002, “sic et simpliciter” insufficiente, individuando un calcolo matematico su un periodo limitato, mentre l’attività del coniuge era trentennale e presumibilmente lucrativa. La pronuncia è quindi affetta da error in iudicando e da carenza motivazionale. Segue l’assorbimento dei restanti motivi, la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice a quo in diversa composizione.
Nota della Redazione
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