Accertamento sintetico, onere di provare gli aiuti del coniuge (Cass. civ. Sez. V n. 9649 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito complessivo mediante il c.d. redditometro, la prova contraria ammessa dall’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli. Il contribuente che deduca di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge deve tuttavia dimostrare la sussistenza di elementi sintomatici della disponibilità, dell’entità e della durata del possesso delle somme, non essendo sufficiente la mera allegazione del rapporto di coniugio né un calcolo di capacità di risparmio parametrato a un arco temporale limitato, quando l’attività produttiva del coniuge sia risalente e presumibilmente lucrativa. Il giudice di merito che ometta di esaminare le prove documentali offerte su tali profili incorre in error in iudicando e in omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
La contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2000, con cui l’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo in base alla disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva. Assumeva rilievo, in particolare, l’acquisto di un terreno agricolo e di un complesso immobiliare per un corrispettivo di € 800.000,00, a fronte di un reddito dichiarato di importo assai inferiore.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Lecce, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La C.t.r. della Puglia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e condannava la contribuente alle spese. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, ritenendoli fondati. La contribuente lamentava che la C.t.r. avesse disconosciuto efficacia probatoria all’atto di liberalità del coniuge, applicando un calcolo di risparmio riferito al solo quadriennio 1999-2002, senza considerare l’attività di impresa svolta dal coniuge da oltre trent’anni.
Il Collegio richiama i principi già affermati in materia. La prova contraria implica un riferimento alla posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, perché la presunzione di concorso alla produzione del reddito trova fondamento nel vincolo che lega i componenti (Cass. Sez. V n. 27851 del 2018). Tale prova non consiste però nella mera allegazione del rapporto di coniugio, ma nella dimostrazione di elementi sintomatici del fatto che il contribuente abbia potuto ricevere rimesse sufficienti.
Viene poi ribadito che il contribuente è onerato della prova in ordine alla disponibilità, all’entità e alla durata del possesso delle somme, dovendo produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che l’utilizzo sia accaduto o potuto accadere (Cass. Sez. V n. 16637 del 2020). Il fatto che il reddito del coniuge possa rilevare nell’accertamento sintetico non altera gli ordinari principi di imputazione dell’onere della prova.
La C.t.r. ha fatto malgoverno di tali principi: non ha disaminato compiutamente la donazione indiretta asserita dal coniuge, ha ritenuto il reddito da questi percepito insufficiente senza verificare la produzione delle certificazioni bancarie attestanti la provenienza delle somme, e ha parametrato il presunto risparmio a un periodo limitato, trascurando la durata trentennale dell’attività d’impresa. La pronuncia è quindi affetta da error in iudicando e da carenza motivazionale.
Dall’accoglimento del primo e del quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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