Mutuo e onere probatorio: chi agisce per la restituzione prova il titolo (Cass. civ. Sez. II n. 10233 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., attiene soltanto all’ambito oggettivo della pronuncia e non anche alle ragioni di diritto e di fatto poste a sostegno della decisione. Ne consegue che non integra omessa pronuncia la mancata valutazione di singole deduzioni probatorie, quando la domanda sia stata esaminata e rigettata nel merito. Chi agisce per la restituzione di una somma asseritamente data a mutuo deve provare non solo l’avvenuta consegna del denaro, ma anche il titolo giuridico da cui deriva l’obbligo di restituzione: se il convenuto ammette di avere ricevuto la somma ma nega la causa mutuaria, l’onere probatorio resta a carico dell’attore. La censura che contesti la valutazione delle risultanze probatorie è proponibile, nei relativi presupposti, solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un professionista convenne in giudizio un committente davanti al Tribunale, chiedendo la restituzione di una somma che assumeva anticipata nell’ambito di un rapporto più articolato, sorto per un incarico professionale e destinato a comporsi attraverso il rimborso della fattura da parte della Regione. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al pagamento.

La Corte d’appello, in riforma, rigettò la pretesa, rilevando che l’unica prova offerta era l’emissione di assegni circolari in favore del convenuto, senza dimostrazione che la somma fosse stata consegnata a titolo di prestito con obbligo di restituzione. Il ricorrente ha allora impugnato la sentenza per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello isolato un frammento delle allegazioni e pronunciato solo su quello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, chiarendo innanzitutto la portata del vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Secondo la Sez. II n. 1616 del 2021, il vizio riguarda l’ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni di diritto e di fatto che sorreggono la decisione.

Nella specie, la domanda, quale interpretata dal giudice di merito senza una specifica censura sull’interpretazione, era unicamente quella di restituzione della somma data a mutuo. Il fatto che l’appello non abbia esaminato tutte le deduzioni addotte per ricostruire il rapporto non configura quindi omessa pronuncia. Quest’ultima si sostanzia, semmai, nella totale carenza di considerazione della domanda o dell’eccezione, quando il giudice non adotti alcun provvedimento, neppure implicito: ipotesi qui esclusa, poiché la pretesa è stata esaminata e rigettata nel merito.

Parimenti insussistente è il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, che ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa o attribuendo un bene diverso da quello conteso. Nel caso concreto la sentenza impugnata è rimasta entro il petitum e la causa petendi individuati dall’attore, escludendo la prova del contratto di mutuo e rigettando la domanda su tale base.

Il nucleo effettivo della decisione è poi di diritto sostanziale. La Corte ha ribadito il principio, già affermato dalla Sez. II n. 30944 del 2018 e dalla Sez. II n. 35959 del 2021, secondo cui chi chiede la restituzione di una somma data a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della domanda e, dunque, non solo la consegna del denaro ma anche il titolo da cui deriva l’obbligo di restituzione. La censura del ricorrente, sotto la formale deduzione del vizio processuale, mirava in realtà a una rivalutazione nel merito delle conclusioni del giudice d’appello, non consentita in sede di legittimità.

Al rigetto ha fatto seguito la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e, per essere la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna al pagamento di una somma in favore del controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha richiamato, sul punto, le Sezioni Unite n. 27433 e n. 28540 del 2023, che ravvisano nel meccanismo una valutazione legale tipica di abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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