Buoni postali fruttiferi, variazione del tasso con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. Sez. I n. 16476 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, l’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 consente alla Pubblica Amministrazione di variare il tasso di interesse dei buoni già emessi mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e la conoscenza di tale variazione è affidata dal legislatore proprio alla pubblicazione ufficiale. La prescrizione che impone la messa a disposizione dei titolari, presso gli uffici postali, della tabella integrativa con i nuovi tassi ha una diversa finalità: consentire al risparmiatore di verificare l’ammontare del proprio credito all’esito della variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione. Ne consegue che erroneamente si ritiene che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Il Fatto
La società emittente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento del valore di due buoni fruttiferi postali ordinari, calcolato secondo le condizioni originariamente stampate sui titoli. Il Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione, escludendo l’applicabilità del regolamento degli interessi introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 per difetto di allegazione e prova della messa a disposizione delle tabelle aggiornate presso gli uffici postali.
La Corte di appello di Brescia rigettava il gravame, confermando che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non era idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale e che la variazione in pejus dei tassi non poteva produrre effetti senza la materiale disponibilità delle nuove tabelle. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della natura e degli effetti del potere di variazione dei rendimenti dei buoni già emessi. Il motivo centrale investe la corretta applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, in combinato disposto con l’art. 6 del D.M. 13 giugno 1986.
Il Collegio richiama e fa proprio l’orientamento delle Sezioni Unite n. 3963 del 2019, secondo cui, tenuto conto della natura dell’emittente all’epoca dei fatti, la variazione del tasso per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale è legittima. L’emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; la delegazione normativa contenuta nella norma primaria rende il decreto ministeriale valido veicolo integrativo del precetto primario.
Da qui il principio decisivo: la conoscenza della variazione è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa persegue una finalità diversa, consentendo al risparmiatore di verificare presso l’ufficio postale l’ammontare del proprio credito per interessi dopo la variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento dell’incasso.
Pertanto, è erroneo ritenere che la disponibilità delle tabelle costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore. Tale effetto è stato del resto considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale n. 26 del 2020, con successiva conferma da parte della giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
Nota della Redazione
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