Restituzione somme tra ex partner: prova del titolo a carico dell’attore (Cass. civ. Sez. II n. 10235 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi agisce in giudizio per ottenere la restituzione di somme di denaro consegnate ad altri non può fondare la propria pretesa sulla sola prova dell’avvenuta datio. Ammessa la ricezione, l’accipiens che contesti il titolo addotto dall’attore non è tenuto a provare alcunché, poiché la contestazione di un’obbligazione restitutoria non costituisce eccezione in senso sostanziale e non inverte l’onere della prova. Ne deriva che l’attore in restituzione deve dimostrare per intero il fatto costitutivo della domanda, non solo la consegna della somma ma anche il titolo giuridico da cui discende l’obbligo di restituzione. Restano riservati al giudice di merito l’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione.
Il Fatto
Una signora conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pescara quattro soggetti, chiedendo accertarsi il proprio diritto di proprietà pro quota su un immobile sito nel comune di Cepagatti. In subordine domandava la condanna dei convenuti alla restituzione della somma versata per l’acquisto dei beni e al risarcimento del danno. Nella resistenza dei convenuti interveniva un ulteriore soggetto, che eccepiva l’infondatezza della pretesa attorea. Il Tribunale, con sentenza n. 1176/2018, rigettava le domande.
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 397/2022, respingeva il gravame. La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando rispettivamente l’omesso esame di fatto decisivo, la mancata pronuncia sulla domanda di restituzione e l’eccessiva determinazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il collegio affronta un profilo di rito. Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, la Corte esclude ogni incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente fungere da relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La proposta non ha funzione decisoria, non assume valore di pronuncia definitiva e la decisione in camera di consiglio non si configura come fase autonoma di riesame della proposta.
Sul primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte osserva che la ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Richiamando un consolidato indirizzo, i giudici ribadiscono che la valutazione della prova, l’apprezzamento dell’attendibilità dei testimoni e la scelta degli elementi più idonei involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento né a confutare tutte le deduzioni difensive.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., è parimenti inammissibile. La Corte d’appello aveva esaminato il quadro probatorio e, in particolare, la dichiarazione con cui la ricorrente attestava di nulla più avere a pretendere dal controricorrente. Tale dichiarazione provava sia il versamento sia la restituzione delle somme: nessun profilo di omessa pronuncia è dunque configurabile, avendo la Corte distrettuale rigettato la domanda di restituzione.
Anche il terzo motivo, sulle spese, è inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente si limitava a dedurre genericamente l’identità della posizione processuale dei convenuti, senza specificare alcunché a sostegno della prospettata duplicazione.
Il collegio condivide la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e aggiunge un rilievo ulteriore. La ricorrente, pur potendolo fare, non aveva esercitato né l’azione di restituzione dell’indebito né quella di arricchimento senza causa, qualificando invece le erogazioni come mutuo. Si dà continuità al principio per cui la consegna di una somma non basta a fondare la richiesta di restituzione quando l’accipiens contesti il titolo posto a base della pretesa: l’attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, compreso il titolo giuridico dell’obbligo restitutorio. Le memorie depositate non offrono argomenti ulteriori.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. Poiché la decisione è conforme alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna a una somma ulteriore in favore di ciascun controricorrente e al versamento in favore della cassa delle ammende. Ricorrono inoltre i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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