Contratto a termine, ius variandi e scorrimento a catena (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10391 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel regime di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di un lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del dipendente sostituito. La sostituzione ipotizzata dalla norma va infatti intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa. Ne deriva che all’imprenditore, nell’esercizio del potere di autorganizzazione, non può essere disconosciuta la facoltà di disporre, in conseguenza dell’assenza di un dipendente, l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima.
Il Fatto
Il ricorrente aveva lavorato come esattore autostradale per una società concessionaria in forza di un contratto a tempo determinato stipulato dal 1 giugno al 31 agosto 2013, per sopperire alle maggiori esigenze di servizio connesse al traffico estivo. Aveva chiesto al giudice di accertare l’illegittimità del termine e la conseguente esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con riassunzione e condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva e assicurativa.
Il Tribunale e, in sede di impugnazione, la Corte d’appello avevano rigettato la domanda, escludendo profili di illegittimità formale del contratto e ritenendo sussistenti in concreto le ragioni organizzative e produttive poste a fondamento del termine. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il quadro di riferimento. Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, con indicazione circostanziata e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità delle stesse e la loro immodificabilità nel corso del rapporto. Occorre cioè rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione, le esigenze produttive e organizzative che essa è chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della ragione indicata.
Su questa base la Corte richiama il principio secondo cui, in materia di lavoro a termine, la sostituzione non impone la destinazione del lavoratore alle medesime mansioni o al posto dell’assente. La norma va letta nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa e consente al datore di lavoro, nell’esercizio del potere di autorganizzazione, gli spostamenti interni e le sostituzioni per scorrimento a catena, purché la seconda assunzione sia realmente determinata dalla necessità creatasi per effetto della prima. Il collegio richiama sul punto propri precedenti.
Quanto alle censure sul caso concreto, la Corte le giudica in parte inammissibili e in parte comunque infondate. Il ricorrente, pur invocando la violazione di legge, mira in realtà a ottenere un diverso esame dei fatti già valutati dal giudice di merito. La Corte d’appello ha accertato che l’esigenza organizzativa indicata nella clausola era effettiva e che il datore di lavoro, esercitando lo ius variandi connesso al potere organizzativo, non aveva apportato modifiche così radicali da interrompere il nesso tra la causale giustificativa e l’attività in concreto svolta.
Il giudice di merito ha inoltre verificato che lo spostamento ad altra stazione non era disposto per sostituire lavoratori assenti, ma per far fronte alle esigenze connesse al traffico estivo, e che dalla causale emergeva un’assegnazione effettuata in via prioritaria, con residua possibilità di altre destinazioni nell’ambito delle medesime esigenze organizzative. Si tratta di accertamenti di fatto, non ridiscutibili in sede di legittimità e conformi alla costante giurisprudenza applicata dal giudice di appello.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e depositata il 17 aprile 2024.
Nota della Redazione
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