Proroghe contratti a termine nel pubblico impiego e limite dei trentasei mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10553 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, le proroghe del contratto a tempo determinato sono ammissibili solo entro il limite massimo complessivo di trentasei mesi fissato dall’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 92/2012. Le disposizioni speciali che consentono proroghe per esigenze di continuità dei servizi, per la stabilizzazione del personale o per ragioni di bilancio devono essere interpretate in conformità alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e non possono derogare al predetto limite in difetto di espressa deroga compatibile con la finalità di prevenzione degli abusi. Il superamento del limite determina l’illegittimità della successione dei contratti e il conseguente risarcimento del danno.

Il Fatto

La lavoratrice aveva intrattenuto con una amministrazione provinciale una successione di contratti a tempo determinato nel periodo compreso tra il febbraio 2011 e il dicembre 2015. Il giudice di primo grado, ravvisata l’illegittimità della successione contrattuale per superamento del limite massimo di durata, aveva condannato l’amministrazione al risarcimento del danno, liquidato in sei mensilità dell’ultima retribuzione. La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame dell’ente, confermando integralmente la pronuncia di primo grado e la misura del ristoro, ritenuta adeguata all’entità del pregiudizio sofferto.

Avverso tale decisione l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, mentre la lavoratrice è rimasta intimata senza svolgere attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per vizio di ultra o extrapetizione, ex art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello rilevato d’ufficio una causa di nullità non dedotta dalle parti. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità: il ricorso si limita ad asserire che le parti non avevano mai censurato la violazione della norma, senza indicare gli elementi individuanti il fatto processuale del quale si chiede il riesame.

Il Collegio richiama il principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui, pur essendo la Cassazione giudice del fatto quanto all’error in procedendo, il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa sorge solo se il motivo è ammissibile e contiene tutte le precisazioni necessarie a individuare la dedotta violazione, non essendo il vizio rilevabile ex officio. Vengono citate, sul punto, Cass. Sez. 5 n. 1170 del 2004, Cass. Sez. 1 n. 2771 del 2017 e Cass. Sez. Un. n. 20181 del 2019.

L’inammissibilità del primo motivo travolge, in via derivata, il secondo e il terzo, che presuppongono entrambi l’avvenuta rilevazione d’ufficio della nullità da parte del giudice di merito: venuto meno tale presupposto, il Collegio è esimato dall’esame delle relative censure.

Il quarto motivo contesta l’operatività del limite di trentasei mesi, invocando le proroghe consentite dall’art. 16, comma 9, del d.l. n. 95/2012, dall’art. 4, comma 9, del d.l. n. 101/2013 e dall’art. 1, comma 429, della legge di stabilità 2015 per fronteggiare la continuità dei servizi. La censura è infondata: le norme invocate vanno lette in conformità alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In difetto di espressa deroga compatibile con la finalità di prevenzione degli abusi, l’ammissibilità delle proroghe resta condizionata al mancato superamento del limite complessivo, non venendo in rilievo l’apposita proroga preordinata al procedimento di stabilizzazione.

Il quinto motivo, relativo alla misura dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, è dichiarato inammissibile: la valutazione operata dal giudice di merito tra il minimo e il massimo è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria, evenienza esclusa nel caso concreto, avendo la Corte territoriale motivato espressamente il proprio convincimento in ordine al pregiudizio sofferto dalla lavoratrice. Il ricorso è quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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