Società in house, termine nullo ma nessuna conversione del contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1244 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto a tempo determinato, costituisce regola generale l’obbligo di indicare nel contratto individuale la ragione giustificativa del termine, con enunciazione specifica del contenuto, della portata spazio-temporale e delle circostanze che la sorreggono, secondo il regime del d.lgs. n. 368/2001 e in conformità alla direttiva 1999/70/CE. Nelle società cd. in house, il reclutamento del personale, a seguito del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009, avviene secondo i criteri dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive. La violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. La liquidazione dell’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 è valutazione di merito, non sindacabile in legittimità se contenuta nel margine di legge.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, deducendo la nullità del termine apposto al contratto individuale stipulato in data 17.6.2011, poi prorogato. Il Tribunale aveva accertato la nullità della clausola e dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento di un’indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte d’appello, confermata l’illegittimità del termine, aveva escluso la conversione del contratto, ritenendo la società un ente a partecipazione pubblica assoggettato ai vincoli di reclutamento. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, pure articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, per priorità logica rispetto alla validità del termine. Il primo motivo è infondato: dal contratto del 17.6.2011, successivamente prorogato, non emergevano le ragioni determinatrici del termine, essendo richiamato soltanto il d.lgs. n. 368/2001 senza indicazione delle causali, neppure desumibili dagli atti prodromici all’assunzione.

Il Collegio richiama il principio secondo cui l’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 esige l’indicazione delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, in conformità alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia. L’onere di indicazione deve essere sufficientemente dettagliato quanto a contenuto, portata spazio-temporale e circostanze, sì da assicurare trasparenza e verificabilità delle ragioni. La decisione di appello risulta pertanto coerente con tale dettato.

Inammissibile è il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla misura dell’indennità risarcitoria. La Corte d’appello ha ritenuto proporzionata la liquidazione di cinque mensilità, considerati durata del contratto, gravità della violazione, comportamento delle parti e dimensioni aziendali. Si tratta di valutazione di merito, non rivalutabile in legittimità, compiuta nel margine da 2,5 a 12 mensilità e con riguardo ai parametri dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966, richiamati dall’art. 32 l. n. 183/2010.

Quanto al ricorso principale, la doglianza sulla nullità del termine non si confronta con la statuizione di appello che ha già accertato tale nullità: le argomentazioni sono inconferenti. Il profilo centrale riguarda la mancata conversione del contratto. Il rapporto è iniziato il 17.6.2011 ed è incontestata la natura di società in house della Provincia e di alcuni Comuni del territorio. La società è dunque assoggettata, ratione temporis, alla disciplina del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche della l. n. 102 del 2009.

In tale assetto, il reclutamento del personale avviene secondo i criteri dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono procedure concorsuali o selettive. La violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti a tempo determinato. La società aveva inoltre approvato un regolamento del personale che richiama i criteri e i principi del d.lgs. n. 165/2001. Il rigetto del secondo motivo segue al rilievo che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio di soccombenza, nella specie non ravvisata. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese di legittimità per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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