Inammissibile il motivo che censura l’accertamento sul “trasloco” del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10592 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto a pena di inammissibilità non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con la specifica individuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con esse, così da prospettare una valutazione comparativa tra opposte soluzioni. Il motivo che, sotto l’apparente deduzione del vizio normativo, censuri in realtà l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito è inammissibile, perché il processo di sussunzione presuppone una ricostruzione del fatto incontestata. Il “trasloco” di cui all’art. 20 All. A) R.D. n. 148 del 1931 integra una cessione del contratto e postula il subentro in un rapporto contrattuale inalterato; ove difettino i presupposti applicativi, la fattispecie concreta non è riconducibile alla previsione legale.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato davanti al giudice del lavoro la risoluzione del rapporto, comunicata nell’aprile 2017, deducendo la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. La domanda si fondava su una sentenza penale che aveva condannato l’amministratore delegato e il direttore delle risorse umane della società per il reato di abuso di ufficio continuato, per aver proceduto all’assunzione in violazione delle norme sul collocamento e sull’accesso all’impiego pubblico.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, aveva confermato la pronuncia. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 All. A) R.D. n. 148 del 1931, dell’art. 1419 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. La ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse ritenuto inderogabile la disposizione richiamata, sostenendo che nella specie si fosse realizzato il “trasloco” previsto dalla norma e non una assunzione ex novo.

La Corte dichiara la censura inammissibile. Ricorda che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. Solo così si prospetta criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, consentendo alla Suprema Corte di verificare il fondamento della denunziata violazione (richiamate Cass. n. 287 del 2016, Cass. n. 635 del 2015, Cass. n. 25419 del 2014, Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012).

Il Collegio precisa che il vizio di violazione di norma ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione, per il solo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, o sia stata applicata quando non si doveva, o sia stata male applicata. Il processo di sussunzione presuppone quindi la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, a differenza del sindacato ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che postula un fatto ancora contestato (Cass. n. 26307 del 2014, Cass. n. 22348 del 2007).

Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale delle violazioni, il motivo censura in sostanza l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito e il loro apprezzamento circa l’insussistenza di una vicenda riconducibile al “trasloco” e la configurabilità di una assunzione ex novo. Tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, tanto più in ipotesi di doppia conforme, come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

La Corte ribadisce che il “trasloco” di cui all’art. 20 All. A) R.D. n. 148 del 1931 realizza una ipotesi di cessione del contratto, determinando una successione a titolo particolare della cessionaria nel rapporto originario, con sostituzione del soggetto nella posizione attiva e passiva della cedente (Cass. n. 21052 del 2014, Cass. n. 6743 del 1992). La successione postula il subentro in un rapporto contrattuale inalterato. Nella specie, invece, era stato modificato il parametro di ingresso, difettavano il consenso al trasferimento e il requisito della vacanza del posto in organico. Ne deriva che non assume rilievo decisivo la questione della derogabilità della disposizione speciale, quanto piuttosto l’impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla previsione legale in mancanza dei suoi presupposti applicativi.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza. La Corte dà atto dei presupposti processuali, per la ricorrente, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

Nota della Redazione

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