Raddoppio dei termini non applicabile all’IRAP per assenza di sanzioni penali (Cass. civ. Sez. V n. 10644 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972 sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se archiviata o presentata oltre i termini. Il raddoppio dei termini non trova invece applicazione per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. In tema di accertamento fondato su presunzioni, gli indizi offerti dall’Amministrazione non devono assurgere a prove certe, spettando al contribuente la prova contraria, che va offerta in modo non atomistico. La deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti incontra il limite dell’art. 8 del d.l. n. 16/2012, con onere probatorio a carico del contribuente.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2008, notificato a una società e, quale responsabile in solido, al suo legale rappresentante. L’atto rideterminava il reddito della società per l’illegittima deduzione di costi riferiti a fatture concernenti un’intermediazione illecita di manodopera e per il recupero di retribuzioni erogate in nero.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società e del legale rappresentante. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate proposto nei confronti della sola società, confermava la legittimità dell’atto. La società ricorreva per cassazione con dieci motivi, illustrati da memoria; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la contestazione sulla pretesa insufficienza degli elementi presuntivi a sostegno dell’atto impositivo. Richiamando il consolidato orientamento, osserva che, in materia di accertamento tributario relativo all’imposizione diretta e all’IVA, l’inesistenza di passività dichiarate o le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove “certe”. Il giudice di merito deve valutare gli indizi singolarmente e complessivamente, indicando in motivazione i risultati del proprio giudizio. La società mira a infirmare tale valutazione, ma la CTR ha elencato gli elementi indiziari posti a base del convincimento. In presenza di un avviso fondato su valide presunzioni, grava sul contribuente la prova contraria, non potendosi limitare ad una atomistica contestazione.
Quanto alla deducibilità dei costi a fini IRES, la Corte rileva che la CTR ha escluso il diritto in ragione dell’invalidità del titolo giuridico da cui i costi scaturiscono, ossia il contratto di appalto di manodopera. Una volta venuta meno l’efficacia giuridica della fatturazione per la nullità dei contratti tra società interponente e interposta, viene meno anche la deducibilità dei costi così fatturati; l’onere della prova rigorosa delle componenti di costo riferibili alla sola forza lavoro incombe sulla società contribuente. Né giova il richiamo all’art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537/1993, poiché in materia di fatture per operazioni inesistenti la deducibilità va verificata alla luce dell’art. 8 del d.l. n. 16/2012. Trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, la società non ha fornito la prova richiesta.
Il motivo di maggior rilievo riguarda il raddoppio dei termini di accertamento. La Corte ribadisce che i termini degli artt. 43 e 57 sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato, anche se la denuncia sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208/2015 per gli avvisi già notificati. Tuttavia, il raddoppio non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Il motivo è dunque accolto in parte, con esclusivo riferimento all’IRAP e alle relative sanzioni.
La Corte respinge le ulteriori censure: la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione è legittima ove l’atto ne riproduca il contenuto essenziale, non essendovi obbligo di allegazione per gli atti di cui il contribuente abbia conoscenza; la violazione degli obblighi informativi dell’art. 12, comma 2, l. n. 212/2000 non comporta nullità in assenza di espressa previsione e di concreto pregiudizio; le sanzioni possono essere irrogate contestualmente all’avviso. Quanto alla produzione della sentenza penale di assoluzione, essa è inammissibile, non costituendo giudicato esterno in materia tributaria. In conclusione, la Corte accoglie il quinto motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso limitatamente alla ripresa IRAP e alle conseguenti sanzioni, compensando le spese.
Nota della Redazione
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