Divisione ereditaria, interessi legali sul conguaglio dalla domanda di riconoscimento (Cass. civ. Sez. II n. 10646 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella divisione ereditaria gli interessi legali sul conguaglio in denaro dovuto al coerede decorrono dalla domanda con cui si è chiesto il riconoscimento della qualità di erede e la divisione dell’asse, e non dalla data della sentenza che definisce il giudizio. La presunzione di buona fede del possessore dei beni ereditari, di cui all’art. 1147 cod. civ., ha portata generale e permane fino alla notificazione della domanda di restituzione, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti solo successivamente percepiti. Ai fini del conguaglio, il valore dei beni già in comproprietà del richiedente va detratto dalla quota di ciascuna parte per la sola metà e non per l’intero. L’assegnazione ex art. 720 cod. civ. è estranea al procedimento di divisione in natura, e la richiesta formulata in comparsa conclusionale che specifichi il petitum originario non integra mutamento della domanda.
Il Fatto
Il padre della ricorrente convenne in giudizio due coeredi, assumendo la propria qualità di erede del de cuius in quanto figlio di una sorella premorta di questi, e chiedendo la divisione dell’asse ereditario. Le convenute eccepirono il difetto di tale qualità. Il Tribunale respinse la domanda; la Corte d’appello, con sentenza non definitiva, accolse il gravame, accertò la qualità di erede legittima della sorella del de cuius e rimise la causa sul ruolo per il prosieguo. Il ricorso delle coeredi avverso quella statuizione fu rigettato con una precedente ordinanza della Corte.
Espletata una c.t.u., la Corte territoriale divise il relictum, attribuì alla ricorrente gli immobili di Collepardo e condannò le appellate, in ragione della loro quota, al pagamento del conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza definitiva con tre motivi; le coeredi hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale censura la valutazione dell’immobile romano, asseritamente stimato in misura pari alla metà del valore reale e alienato in pendenza del giudizio dalle coeredi in mala fede. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la stima compiuta dal giudice di merito costituisce accertamento di fatto, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se non per incongruenza motivazionale, nella specie non censurata. La deduzione sulla buona o mala fede delle coeredi al momento della vendita è poi questione nuova, che presuppone indagini di fatto e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 6459 del 2020.
Il secondo motivo è stato accolto. Richiamando il costante orientamento della Corte (Sez. II n. 14917 del 2012; Sez. II n. 640 del 2014), il Collegio ha affermato che gli eredi immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede permangono in tale condizione fino alla notificazione della domanda di restituzione, avendo portata generale la presunzione di cui all’art. 1147 cod. civ. È la proposizione della domanda nei confronti del possessore a mutare la buona fede in mala fede, con obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti; in tal senso anche Sez. II n. 21505 del 2019, secondo cui chi rivendica i beni ereditari può pretendere solo i frutti indebitamente percepiti nei limiti dell’art. 1148 cod. civ. La Corte territoriale ha quindi errato nel far decorrere gli interessi legali sul conguaglio dalla propria decisione anziché dalla domanda di riconoscimento della qualità ereditaria e di divisione.
Il terzo motivo è stato parimenti accolto. La sentenza impugnata, nel calcolare il conguaglio, aveva detratto dalla quota di ciascuna parte l’intero valore degli immobili di Collepardo, anziché la metà, trascurando che la ricorrente era già comproprietaria del cinquanta per cento di quel compendio. Tale quota non doveva essere considerata ai fini del conguaglio.
I tre motivi di ricorso incidentale, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati. Quanto all’art. 190, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore, per non alterare l’ambito obiettivo della controversia (Sez. I n. 11547 del 2019). Nella specie, però, la richiesta di assegnazione degli immobili di Collepardo formulata in comparsa conclusionale non ha mutato la domanda di divisione, ma ha soltanto specificato il petitum originario. L’ipotesi dell’art. 720 cod. civ. non ricorreva, avendo il giudice di merito ritenuto i beni comodamente divisibili e proceduto alla divisione in natura. È quindi corretto, non essendovi contestazioni delle appellate, avere attribuito alla ricorrente l’intero compendio; la trascrizione dei dati catastali di due sole unità su tre è un mero errore materiale, che non integra ultrapetizione.
La sentenza è stata cassata in relazione al secondo e al terzo motivo del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, e con la statuizione sul contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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