Spese di lite liquidate sotto i minimi tabellari: ricorso accolto (Cass. civ. Sez. V n. 22260 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile. La liquidazione che, tenuto conto dell’attività svolta e del valore della controversia, risulti inferiore al minimo dello scaglione di riferimento è erronea e va cassata con rinvio. Il vizio è deducibile come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 91 cod. proc. civ. e all’art. 2233 cod. civ..
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un giudizio tributario instaurato dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate per il rimborso dell’IVA relativa a un determinato anno d’imposta. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso avverso il diniego tacito di rimborso. L’Agenzia delle entrate propone appello e la Commissione tributaria regionale rigetta l’impugnazione, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura contenuta.
La contribuente ricorre per cassazione dolendosi non dell’esito del giudizio, ma della misura delle spese riconosciute in suo favore. Il valore della controversia è di importo modesto e, secondo la ricorrente, la liquidazione effettuata dal giudice di appello è significativamente inferiore sia alla media dello scaglione sia ai minimi di legge. L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale discussione orale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., degli artt. 1, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il vizio lamentato attiene alla liquidazione delle spese in favore della contribuente, ritenuta non congrua rispetto al valore della causa e, soprattutto, operata senza alcuna motivazione al di sotto dei minimi di scaglione.
La Corte muove da un principio già consolidato nella propria giurisprudenza. Il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, perché tali valori hanno carattere inderogabile. Il riferimento è alla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento, che ha ribadito il carattere vincolante del minimo tabellare in assenza di diversa convenzione tra le parti.
Su questa base la Corte verifica la liquidazione concreta. Considerati l’attività svolta e il valore della controversia, la somma riconosciuta risulta inferiore al minimo previsto dallo scaglione di riferimento, quantificato in almeno 991,00 euro. La difformità rispetto al parametro inderogabile rende la statuizione erronea.
Il motivo è dunque accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della liquidazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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