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Socio accomandante: il reddito della società è imputato anche se non percepito (Cass. 10829/2026)

Con l’ordinanza n. 10829 del 23 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha ribadito il funzionamento della tassazione per trasparenza nelle società di persone. Il reddito prodotto dalla società è imputato direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche quando non sia stato distribuito e anche se deriva da operazioni illecite compiute da altri soci.

Questione esaminata

L’Agenzia delle entrate aveva attribuito pro quota a un socio accomandante i maggiori redditi accertati nei confronti di una società in accomandita semplice per gli anni 2009 e 2010. I ricavi derivavano da fatture per operazioni inesistenti, non annotate in contabilità ed emesse mentre la società era in liquidazione.

Il socio sosteneva che l’Ufficio dovesse provare l’effettiva percezione del maggior reddito e che le attività illecite compiute durante la liquidazione non potessero essere fiscalmente imputate anche a lui.

Principio affermato

Ai sensi dell’art. 5 TUIR, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Non si tratta di una presunzione di distribuzione, ma della diretta attribuzione al socio del reddito prodotto da un ente fiscalmente trasparente.

Il meccanismo opera anche per il socio accomandante, per il socio non amministratore e in presenza di redditi non contabilizzati. L’eventuale illecito commesso dagli amministratori non impedisce l’imputazione fiscale agli altri soci se gli atti restano pertinenti all’azione societaria e riconducibili, anche indirettamente, all’oggetto sociale.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha ricordato che, ai fini delle imposte sui redditi, la società di persone non è un autonomo soggetto passivo: costituisce il centro nel quale il reddito viene determinato, mentre l’obbligazione tributaria sorge direttamente in capo ai soci. Il presupposto è la produzione del reddito, non la sua successiva distribuzione.

La disciplina è stata più volte ritenuta conforme alla Costituzione anche per gli accomandanti, ai quali l’ordinamento attribuisce poteri di controllo idonei a consentire la conoscenza della situazione economica della società. La sottrazione del reddito da parte di un amministratore è una vicenda interna che presuppone l’esistenza del reddito e non ne cancella la produzione.

Anche se le condotte illecite sono state realizzate soltanto da alcuni soci, le responsabilità penali restano personali, mentre sul piano fiscale ogni socio deve dichiarare la propria quota del reddito sociale. Restano salve le eventuali azioni civili per recuperare gli utili spettanti. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Rilevanza pratica

Il socio di una società di persone può essere tassato su redditi mai materialmente incassati, compresi quelli accertati successivamente e quelli occultati dagli amministratori. La mancata partecipazione alla gestione o all’illecito non elimina l’imputazione prevista dall’art. 5 TUIR.

Per ridurre il rischio è essenziale esercitare con continuità i poteri di controllo, verificare rendiconti, contabilità e operazioni straordinarie, soprattutto durante la liquidazione. Le contestazioni personali sulla qualità di socio o sulla quota restano possibili, ma non è sufficiente affermare di non aver percepito l’utile.

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