Conclusioni alternative nel giudizio di rinvio e interessi sul danno risarcibile (Cass. civ. Sez. I n. 10798 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio la parte che, nel precedente grado di appello, abbia quantificato il danno con la formula “o diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” può indicare in sede di rinvio un importo superiore, senza incorrere nel divieto di domande nuove ex art. 394 cod. proc. civ. La richiesta alternativa, infatti, manifesta la ragionevole incertezza sull’ammontare del pregiudizio e rimette al giudice la sua determinazione, esaurendosi in una mancanza di indicazione della somma domandata. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma riconosciuta spettano, oltre alla rivalutazione monetaria, anche gli interessi a titolo di lucro cessante da ritardato pagamento, da computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza dal giorno dell’evento dannoso. Le questioni dichiarate assorbite nella pronuncia rescindente non sono decise e possono essere riproposte al giudice del rinvio.

Il Fatto

Il correntista aveva intrattenuto con la banca, tra il 1985 e il 1994, un rapporto di gestione di investimenti finanziari. Un dipendente dell’istituto si era appropriato del denaro, provocando un ammanco superiore al miliardo di lire mediante falsificazioni e operazioni abusive, ed era stato condannato in sede penale. Il cliente citò la banca e il dipendente per il risarcimento dei danni.

Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione accolse il ricorso del danneggiato e rinviò alla Corte di appello di Firenze, che condannò la banca e il dipendente al pagamento di 348.629,44 euro, applicando una riduzione del 30% per concorso di colpa della vittima. Gli eredi ricorsero per la quantificazione integrale del danno e per gli interessi; la banca e la compagnia assicuratrice proposero ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione delle conclusioni formulate nel giudizio di rinvio. La corte distrettuale le aveva ritenute inammissibili come nova, perché recanti un importo superiore a quello indicato nel primo appello. La Cassazione ribalta la valutazione: il giudizio di rinvio è processo chiuso, ma la richiesta alternativa di liquidazione secondo giustizia non ha contenuto meramente formale. Essa esprime la ragionevole incertezza sulla misura del danno e consente al giudice di determinarlo senza vincolo all’importo indicato.

Ne deriva che la diversa quantificazione degli eredi non costituiva domanda nuova e la sentenza va cassata sul punto. Il secondo motivo, relativo al concorso di colpa della vittima, è inammissibile: la censura mira a un riesame del merito, mentre l’accertamento sulla negligenza del correntista e la sua incidenza causale rientrano nella valutazione del giudice di rinvio.

Fondato è il terzo motivo. In tema di responsabilità extracontrattuale, l’obbligazione risarcitoria è debito di valore e sulla somma dovuta spettano, oltre alla rivalutazione, anche gli interessi per il lucro cessante da mancata disponibilità del denaro. Tali interessi non si calcolano sulla somma originaria né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno, con decorrenza dal giorno dell’evento dannoso.

Quanto al ricorso incidentale della banca, è fondato il motivo sull’eccezione di prescrizione. Le questioni dichiarate assorbite nella sentenza rescindente non sono decise e restano impregiudicate: il giudice del rinvio deve esaminarle. Inammissibile è invece il ricorso della compagnia assicuratrice, per difetto di autosufficienza: non è indicato in quale atto dei gradi di merito la contestazione della responsabilità della banca fosse stata proposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *