Danno biologico e liquidazione controllata: no all’esclusione per analogia (Cass. civ. Sez. I n. 28484 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione controllata l’art. 268, comma 4, CCII individua tassativamente i beni non compresi nella procedura e non include i beni e i diritti di natura strettamente personale. L’omissione non integra una lacuna normativa, ma una scelta consapevole del legislatore, che ha riprodotto la formula già utilizzata nell’art. 14-ter, comma 6, legge n. 3/2012. Ne consegue l’inapplicabilità analogica dell’art. 146 CCII e la non esclusione delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno biologico. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 4, CCII non è proponibile per difetto di diritto vivente, stante la pluralità di indirizzi della giurisprudenza di legittimità sulla natura strettamente personale del credito risarcitorio.

Il Fatto

Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 02.10.2024, ha rigettato il reclamo proposto dal sovraindebitato avverso il provvedimento del 05.08.2024, con cui era stata respinta l’istanza di esclusione dalla liquidazione controllata della somma di euro 62.940,00 percepita a titolo di risarcimento del danno biologico in una vicenda di malpractice medica.

Il giudice di merito ha escluso l’applicazione analogica dell’art. 146 CCII, rilevando che l’art. 268, comma 4, CCII delimita una categoria più ristretta di cespiti esclusi — quelli non pignorabili — e che le eccezioni alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. sono tassative. Il ricorrente ha impugnato il decreto in Cassazione con tre motivi, chiedendo in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 4, CCII per contrasto con l’art. 3 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i motivi e li ritiene infondati. Il fulcro è la verifica dei presupposti dell’analogia. Richiamando le Sezioni Unite n. 38596/2021 e la conforme Cass. n. 6850/2025, il Collegio ribadisce che l’art. 12 preleggi consente il ricorso all’analogia solo in presenza di una lacuna che impedisca al giudice di decidere, e non per colmare scelte legislative. La fattispecie è compiutamente disciplinata dall’art. 268, comma 4, CCII, la cui elencazione ricalca quella dell’art. 146 CCII salvo che per l’assenza dei beni e diritti di natura strettamente personale.

Tale assenza non è una lacuna, ma esito del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. La norma riproduce la formula dell’art. 14-ter, comma 6, legge n. 3/2012, di cui la liquidazione controllata costituisce evoluzione, e le due disposizioni sono entrate contestualmente nel medesimo corpus legislativo, indice della loro reciproca autonomia ed esaustività.

La Corte non condivide la perentoria affermazione del Tribunale sulla diversità delle due procedure. Richiamando la Corte cost. n. 121/2024, riconosce che liquidazione giudiziale e controllata hanno struttura e funzione omogenee. Tuttavia, tale rilievo non sposta l’esito, perché difetta il presupposto per sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Manca infatti un diritto vivente nel senso invocato. Se l’art. 46 legge fallimentare è stato più volte interpretato — da Cass. n. 25618/2018, Cass. n. 2719/2007, Cass. n. 392/2006, Cass. n. 8022/2000, Cass. n. 5539/1997 — nel senso di ricomprendere tra i beni strettamente personali le somme liquidate a titolo di danno biologico, un opposto indirizzo (Cass. n. 22601/2013, conf. Cass. n. 4300/2019 e Cass. n. 27892/2023) ha negato che il credito al risarcimento del danno non patrimoniale abbia natura strettamente personale, escludendone l’incedibilità ex art. 1260 cod. civ. Questa pluralità impedisce di qualificare l’orientamento come diritto vivente, condizione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 54/2023).

La Corte assume quindi l’art. 146 CCII come mero tertium comparationis e rileva il preliminare difetto di un requisito imprescindibile per la questione di costituzionalità. Non liquida le spese, non avendo la curatela svolto difese, e dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *