IMU terreni agricoli, pensione non ostativa per il coltivatore diretto (Cass. civ. Sez. V n. 10876 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti. La permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali. I dubbi di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta e della sua retroattività non sono fondati, poiché la discrezionalità legislativa risulta ragionevolmente esercitata e l’intervento interpretativo assegna alle disposizioni vigenti un significato in esse già contenuto.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla CTP un avviso di accertamento IMU relativo all’anno d’imposta 2015, rivendicando le agevolazioni spettanti ai coltivatori diretti. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che il percettore di pensione, pur coltivatore diretto, avesse dichiarato un reddito da pensione superiore a quello derivante dalla coltivazione dei terreni.

La CTR confermava il rigetto, osservando che il maturare del trattamento pensionistico escludeva la qualifica di coltivatore diretto, a prescindere dal riferimento della pensione all’attività agricola, e che l’iscrizione agli elenchi e il versamento dei contributi volontari erano irrilevanti. Confermava anche le sanzioni amministrative. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente il secondo, il terzo e il quinto motivo, tutti relativi alla qualifica di coltivatore diretto del soggetto pensionato. Richiamando la disciplina dell’art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011, la Corte rileva che il regime dell’IMU richiama le definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, ma individua i soggetti agevolabili nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Resta ferma la distinzione tra profilo oggettivo e profilo soggettivo: i requisiti oggettivi di qualificazione del terreno permangono, mentre si modificano quelli soggettivi, essendo richiesta la qualifica desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola. È venuto meno il requisito della conduzione diretta del fondo, che in tema di ICI conseguiva al richiamo all’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992; la conduzione diretta continua invece a rilevare ai fini delle riduzioni del comma 8-bis, ratione temporis applicabile.

La Corte osserva che nell’ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto valida per ogni fine di legge. Il riferimento testuale all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere sufficiente, anche ai fini fiscali, la sola iscrizione previdenziale, senza necessità di accertare l’attività in concreto svolta e la prevalenza dei redditi.

L’art. 78-bis, comma 3, d.l. n. 104/2020 interpreta autenticamente, con effetti retroattivi, la disciplina IMU nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura mantenendo l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. Tale iscrizione certifica di per sé che il soggetto continua a svolgere attività agricola versando i relativi contributi.

Non risultano fondati i dubbi di legittimità costituzionale: la ratio dell’agevolazione è assicurata dal requisito dell’iscrizione, che garantisce la persistenza dei requisiti sostanziali. Quanto alla retroattività, il rilevante contenzioso e i contrasti di merito costituiscono indici sufficienti dell’autenticità dell’intervento interpretativo. Il ricorso è accolto nei motivi indicati; il primo è rigettato e il quarto assorbito. La causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente e compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *